Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4060 del 16/12/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 4060 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TEDONE GIULIO N. IL 28/03/1984
VITOLANO GIULIO N. IL 06/10/1985
avverso la sentenza n. 15/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
06/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 16/12/2014

R.G. 9924/2014

Considerato che:
Tedone Giulio ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari del 6/5/2013
confermativa della sentenza del giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Trani del
11/7/2011, con la quale è stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed C 400,00 di
multa per il reato ascritto di cui agli artt. 110, 628 commi 1 e 3 cod. pen. chiedendone

Vitolano Giulio ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari del 6/5/2013
confermativa della sentenza del giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Trani del
11/7/2011, con la quale è stato condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed
C 400,00 di multa per il reato ascritto di cui agli artt. 110, 628 commi 1 e 3 cod. pen.
chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e); deduce la mancanza di
motivazione all’apporto concorsuale del ricorrente.
Entrambi i ricorsi sono privi della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione
all’art 591 lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che <

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA