Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 406 del 29/09/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 406 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: ESPOSITO ALDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ARNONE ROBERTO nato il 01/07/1954 a CALTANISSETTA
avverso la sentenza del 07/12/2016 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
Data Udienza: 29/09/2017
RILEVATO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Torino ha
confermato la sentenza di condanna nei confronti di Arnone Roberto alla pena di
anni due di reclusione in ordine al reato di cui agli artt. 56 e 423 cod. pen..
Avverso tale sentenza l’Arnone propone personalmente ricorso per
Cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorso è inammissibile.
Deve, in proposito, rilevarsi che, in data 08/08/2017, è pervenuta rinuncia
all’impugnazione da parte del ricorrente.
Questa rinuncia all’impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso
introduttivo del presente procedimento ai sensi dell’art. 591, lett. d), cod. proc.
pen..
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo
ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende,
determinabile in 500,00 euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 500,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 29 settembre 2017.
Il Consigliere estensore
Ido Esposito
Il Presidente
Angela Tardio
CONSIDERATO IN DIRITTO