Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 406 del 17/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 406 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
..,

TEANO LUIGI N. IL 23/01/1967
avverso la sentenza n. 10915/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
28/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 17/09/2013

e
..,

OSSERVA
Teano Luigi ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello
di Napoli, in data 28-1-13 , che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la
quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 385 cp , commesso
in Napoli il 7-3-09 .
Il ricorrente deduce irrilevanza penale del fatto, valutabile, al più, esclusivamente
trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come il Teano abbia continuato a sfruttare l’autorizzazione
ad allontanarsi dall’abitazione pur non prestando più alcuna attività lavorativa per
la chiusura , da oltre un mese, del ristorante presso il quale, in precedenza, aveva
esplicato mansioni di cuoco, comunicando falsamente all’organo di controllo di
allontanarsi per raggiungere il posto di lavoro.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma
della sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita
delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della
correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini
di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Anche in merito al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche
, la motivazione del giudice d’appello è senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la
Corte territoriale fatto riferimento alla “non indifferente biografia giudiziaria ”
dell’imputato, alla negativa personalità del Teano e alla gravità del delitto.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della

nell’ottica delineata dall’art 276 cpp e carenza di motivazione in ordine al

somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 17-9-13 .

spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende

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