Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 406 del 08/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 406 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TRIMARCHI BENEDETTO N. IL 28/07/1964
avverso la sentenza n. 1856/2008 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 05/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 08/05/2015

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. Gabriele Mazzotta che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso;
udito il difensore dell’imputato, avv. Maria Teresa Gitto che ha
concluso riportandosi ai motivi di ricorso e a quelli aggiunti
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 5.12.2013 la Corte d’appello di Reggio Calabria
confermava la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Palmi

uno di reclusione ed euro 200,00 di multa, per il delitto di tentato furto
aggravato di due filtri metallici del valore di C 1000,00, esclusa
l’aggravante di cui all’art. 625 n.7 c.p., riconosciute le attenuanti
generiche equivalenti alle aggravanti.
2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso, con il quale
lamenta:
-con il primo motivo, la nullità della sentenza per mancanza o
incompletezza dell’individuazione della sentenza di primo grado
appellata, in violazione dell’art. 546 c.p.p., atteso che con la sentenza
impugnata la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha confermato la
sentenza in data 22.02.2007 dal giudice monocratico del Tribunale di
Palmi, ma il ricorrente era stato condannato in primo grado da una
sentenza diversa da quella ritenuta dalla Corte d’Appello, esattamente
dalla sentenza del 24.04.2008; il dispositivo della sentenza di seconde
cure, pertanto, è inesatto e determina la nullità della sentenza poiché
difettano gli elementi idonei ed essenziali ad identificare la statuizione
del giudice;
-con il secondo motivo, la nullità e/o irregolarità della notifica della
sentenza di secondo grado, atteso che la sentenza impugnata è stata
notificata presso il difensore non domiciliatario ai sensi dell’art. 8 bis L.
60/05 , ma detta norma è inesistente, per cui è da ritenersi nulla e/o
irregolare la notifica effettuata all’imputato contumace, senza
consentirgli la effettiva conoscenza.
3. Con memoria del 23.4.2015 il ricorrente a mezzo del suo difensore
ha depositato memoria con la quale ha ulteriormente illustrato i motivi
di ricorso, invocando l’applicabilità dell’istituto di cui all’art. 131 bis c.p.
ricorrendone i presupposti nella fattispecie in esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato.

1

con la quale Trimarchí Benedetto era stato condannato alla pena di anni

1.Con il primo motivo di ricorso l’imputato fa rilevare che
erroneamente la Corte territoriale nel corpo della motivazione, così
come nel dispositivo, indica la data della sentenza di primo grado
oggetto di conferma nel 22.2.2007 laddove è da identificarsi nel
24.4.2008. Tale indicazione è frutto di un chiaro errore materiale
scaturito dai fatto che all’ultima pagina della sentenza di primo grado,
dopo il dispositivo, risulta allegata una pagina di diversa sentenza che
reca appunto la data del 22.2.2007 e ciò ha determinato all’evidenza

profilo di nullità della sentenza impugnata per equivocità della
sentenza di primo grado appellata, contrariamente a quanto dedotto
dall’imputato, non essendo in alcun modo incerto il riferimento alla
sentenza di primo grado, laddove descrive compiutamente i fatti
attribuiti all’imputato, dando compiutamente conto dei motivi di
appello e risolvendo tutte le questioni giuridiche ad essi sottese.
D’altra parte, l’irrilevanza dell’allegazione di un foglio di diversa
sentenza alla sentenza appellata era stata considerata tale anche
dell’imputato che alcuna questione aveva sollevato in proposito nei
motivi di appello.
2.Del pari manifestamente infondato si presenta il secondo motivo di
ricorso circa l’erroneo riferimento apposto sulla relata di notifica della
sentenza impugnata della legge applicata per l’esecuzione della stessa
all’imputato. Alcuna nullità, invero, risulta essersi prodotta, atteso
che nella medesima relata, al di là dell’erroneo riferimento normativo
è stato chiaramente indicato che la notifica della sentenza all’imputato
è stata effettuata mediante consegna al difensore avv. Socci, sicchè
alcun dubbio può esservi circa le modalità di essa. Peraltro, il
difensore non ha interesse a dedurre eventuali irregolarità della
notifica della sentenza impugnata, avendo provveduto ad impugnare
la stessa tempestivamente.
3. Per quanto concerne, poi, la richiesta di applicazione delle
disposizioni relative al novello art. 131 bis c.p. in materia di non
punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotte dal Decreto
Legislativo 16 marzo 2015, n. 28 a norma dell’articolo 1, comma 1,
lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67, si osserva che la
valutazione di tale richiesta risulta preclusa dalla declaratoria di
inammissibilità del ricorso.
3.1. Depongono senz’altro per tale interpretazione i principi più volte
affermati da questa Corte a S.U., secondo cui l’inammissibilità del

2

tale erronea indicazione. L’errore in questione non determina alcun

ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi,
non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e
preclude, pertanto, ogni possibilità di dichiarare le cause di non
punibilità

a

norma

dell’art.

129

cod.

proc.

pen.

(Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000 Rv. 217266), sia nel senso di farle
valere, sia di rilevarle di ufficio (Sez. Un., n. 23428 del 22/03/2005).
L’inidoneità di un ricorso inammissibile a costituire il rapporto giuridico
processuale di impugnazione rende, quindi, irrilevante lo “ius

3.2. Né può ritenersi che, nel caso di specie, si veda in un’ipotesi di
aboliti° criminis che risulterebbe rilevabile, comunque, in questa sede,
oltre che innanzi al giudice dell’esecuzione ex art. 673 cod. proc. peri.
Ed invero, nel caso di specie, il reato sussiste e la non punibilità per
la particolare tenuità è applicabile solo all’esito della verifica della
sussistenza del fatto, della sua illiceità penale, e della riferibilità
all’imputato- quando il giudice, proiettato verso l’irrogazione della
pena,

ritenga,

invece,

il

fatto

giudizialmente

accertato

particolarmente tenue e, quindi, in quanto tale, non punibile, come
emerge chiaramente dal disposto dell’art. 651-bis c.p.p., sicché non
può ritenersi configurabile nella fattispecie una situazione riconducibile
a quella contemplata dall’art. 673/1 c.p. comportante la revoca’ della
sentenza “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”.
4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processualì, nonché, trattandosi
di causa di inammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente, al
versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che
si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p..

p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso il 8.5.2015

superveniens”, più favorevole che appunto non può essere rilevato.

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