Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40599 del 14/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 40599 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROSSI MARIA N. IL 09/03/1940
avverso la sentenza n. 3092/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
22/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 14/11/2014

Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Salerno ha
confermato il decisum di prime cure, con il quale Maria Rossi era stata
riconosciuta responsabile del reato di cui all’art. 44 lett. b), d.P.R. 380/01,
e del delitto di cui all’art. 349 co. 2 cod.pen.; con condanna della
prevenuta alla pena ritenuta di giustizia;
– che la Rossi, personalmente, ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo la nullità della sentenza per violazione dell’art. 192 co. 3
cod.proc.pen., nonché per vizio della motivazione posta a sostegno del
giudizio di colpevolezza dell’imputata;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta
concretizzazione dei reati rubricati e alla ascrivibilità di essi in capo alla
prevenuta;
-che la Corte distrettuale è pervenuta a confermare la responsabilità della
Rossi, già riconosciuta dal Tribunale, a seguito di una rinnovata, compiuta
disamina di tutti gli elementi costituenti la piattaforma probatoria,
ritenuti, a giusta ragione, dal giudice di merito confermativi, oltre ogni
ragionevole dubbio, della fondatezza del teorema accusatorio;
-che le doglianze sollevate in gravame si palesano, peraltro, del tutto
generiche;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

di violazioni delle normative in materia di edificazioni in c.a. e antisismica,

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.

Così deciso in Roma il 14/11/2014.

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