Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40597 del 14/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 40597 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
UGOLINI UGO N. IL 29/07/1975
CESARIA ANTIMO N. IL 02/07/1955
DE CANDIS PAOLO N. IL 17/06/1981
ERRICO MASSIMILIANO N. IL 08/03/1982
LEGROTTAGLIE LUIGI N. IL 30/03/1962
MARTELLOTTA LEONARDO N. IL 01/05/1959
NITTI MARIO N. IL 23/02/1957
PECERE ROCCO N. IL 25/04/1973
avverso la sentenza n. 66/2014 GIP TRIBUNALE di LECCE, del
27/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 14/11/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata, il Gip presso il Tribunale di Lecce, su concorde richiesta
delle parti, ha applicato le pene proposte nei rispettivi negozi pattizi sottoposti a ratifica a carico di
Ugo Ugolini, Massimiliano Errico, Rocco Pecere, Luigi Legrottaglie, Mario Nitti, Antimo Cesaria,
Leonardo Martellotta, Paolo De Candis, tutti imputati per essersi associati tra loro al fine di

-che i prevenuti hanno proposto ricorsi per cassazione, eccependo, in estrema sintesi, la erronea
applicazione dell’art. 129 cod.proc.pen. e la mancanza di motivazione, in violazione dell’art. 125
cod.proc.pen.;

-che secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, nell’ipotesi di applicazione
della pena sull’accordo delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è inammissibile l’impugnazione
diretta a contestare la sussistenza del fatto, la sua soggettiva attribuzione, i termini fattuali
dell’imputazione, l’entità della pena applicata o le modalità della sua determinazione (Cass.
21.11.1997, P.M. in proc. Autiero; sez. un. 3.12.1999, Fraccari); né può riconoscersi alla parte un
concreto interesse a dedurre su tali punti la mancanza o l’insufficienza della motivazione, dal
momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia (cass.
1.12.1993, Vitolano);

-che, peraltro, la doglianza attinente alla violazione dell’art. 129 cod.proc.pen. risulta inammissibile
perché il relativo motivo di gravame appare comunque sprovvisto della necessaria concretezza per
una declaratoria immediata di non punibilità, mentre, in ogni caso la sentenza si palesa
sufficientemente motivata in ordine alla inapplicabilità della disposizione citata, da cui è
chiaramente desumibile la insussistenza di cause di non punibilità;

-che, inoltre, l’obbligo della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, co. 3,
cod.proc.pen. per tutte le sentenze, opera anche rispetto a quelle di applicazione della pena su
richiesta delle parti. Tuttavia, in tal caso, esso non può non essere conformato alla particolare natura
giuridica della sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il
compito del giudice ad una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti, lo
sviluppo delle linee argomentative della decisione, è necessariamente correlato alla esistenza

commettere più delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri;

dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti in
imputazione.
Ne consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 129
cod.proc.pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli
atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause
di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione

e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento, ex art. 129 cod.proc.pen. (ex
multis Cass. S.U.18/10/1995, n. 10372); come nella specie;

– che va dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al vers
Così dec

nto della somma di euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.
a il 14/11/2014.

Il Consi

2

consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge

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