Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40596 del 18/09/2014
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40596 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
LECCE
nei confronti di:
GRAZIOSO GERARDO N. IL 12/07/1960
avverso la sentenza n. 740/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
25/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/09/2014 la relazione fatta dal
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Consigliere Dott. VINCENZO ROTUNDO
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Udito il Procuratore Ge1:42 di
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o 5g.t.« V11 1/1 0 reii re9cmiate_ Udito, per,1, 1 e civile, l'Avv Uditi dif sor Avv. Data Udienza: 18/09/2014 FATTO E DIRITTO
1 . . Con sentenza in data 10-7-2009 il Tribunale di Lecce ha condannato Grazioso Gerardo, - previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di reclusione (con
entrambi i benefici di legge) per il reato di cui all'art. 343 c.p., a lui ascritto per avere offeso
l'onore e il prestigio del magistrato Rosa Pasculli. Giudice della IO sezione civile del Tribunale
di Bari, pronunciando durante l'udienza, in presenza di più persone, l'espressione "Arrivederci!
Questa è pazza", dopo avere sbattuto con forza il pugno sulla scrivania dello stesso magistrato,
allontanandosi subito dopo dall'aula (in Bari, il 10-10-2005).
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Lecce, sezione 2° penale, in data 252-2013, in riforma della predetta decisione, ha assolto Grazioso Gerardo dal reato ascrittogli
perché il fatto non costituisce reato.
2 .-. Avverso quest'ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale
della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce, chiedendone l'annullamento per
manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.
In particolare, il ricorrente sottolinea che la Corte di merito avrebbe motivatamente disatteso la
tesi dell'imputato, confermando che l'espressione "questa è pazza" era stata effettivamente
pronunciata dall'avv. Grazioso e che essa era stata indirizzata al Giudice Pasculli a motivo delle
sue decisioni sulle richieste del medesimo legale e prima che avesse termine la redazione del
verbale. Tuttavia la Corte di Appello aveva assolto l'imputato in quanto egli non si sarebbe
accorto che, nella foga, stava parlando a voce non adeguatamente bassa, perché le sue parole
sarebbero state diverse se egli avesse voluto farsi sentire dal magistrato.
Si tratterebbe, secondo il ricorrente, di conclusioni del tutto illogiche e contraddittorie, posto
che in primo luogo lo stesso Grazioso aveva sempre negato di essersi rivolto al Giudice
sostenendo di avere detto la frase "questo è pazzo" riferendosi al suo cliente Ippolito, e, in
secondo luogo, le risultanze processuali avevano di mostrato che il prevenuto, subito dopo
avere detto "questa è pazza", aveva battuto un colpo col pugno sul tavolo e si era allontanato
dall'aula, in segno evidente e sprezzante di fastidio e plateale dissenso prima che il Giudice
terminasse la verbalizzazione.
3 .-. Il ricorso è fondato.
In effetti è di tutta evidenza la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della
sentenza impugnata. Infatti la Corte di merito ha ritenuto che, contrariamente a quanto
affermato dall'imputato, l'espressione "questa è pazza" era stata effettivamente pronunciata
dall'avv. Grazioso ed era stata da lui indirizzata al Giudice Pasculli a motivo delle sue decisioni
sulle richieste del medesimo legale e prima che avesse termine la redazione del verbale. La
Corte di Appello ha, però, assolto l'imputato sul presupposto che egli non si sarebbe accorto
che, nella foga, stava parlando a voce non adeguatamente bassa, in quanto le sue parole
sarebbero state diverse se egli avesse voluto farsi sentire dal magistrato. Si tratta di conclusioni
palesemente illogiche e contraddittorie, posto che in primo luogo lo stesso Grazioso ha in realtà
sempre negato di essersi rivolto al Giudice sostenendo di avere detto la frase "questo è pazzo"
riferendosi al suo cliente Ippolito, e, in secondo luogo, tutte le risultanze processuali hanno
dimostrato che il prevenuto, subito dopo avere detto "questa è pazza", aveva battuto un colpo
col pugno sul tavolo e si era allontanato dall'aula, in segno evidente di fastidio e dissenso,
prima che il Giudice terminasse la verbalizzazione.
Tuttavia il reato ascritto al Grazioso risulta commesso in data 10-10-05 ed è conseguentemente,
alla data odierna, estinto per intervenuta prescrizione. In presenza di una causa di estinzione del
reato (nella specie, prescrizione), non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione
della sentenza impugnata perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito
dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di
proscioglimento stabilito dall'art. 129 cod. proc. pen. (v. tra le tante: Sez. 1, Sentenza n. 4177
del 27/10/2003, Rv. 227098, Balsano).
4 .-. Per le considerazioni sopra svolte la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio
per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Cos) deciso in Roma, in data 18-9-14.