Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40596 del 14/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 40596 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRUSCHINI MAURIZIO N. IL 17/03/1957
avverso la sentenza n. 4497/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
10/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 14/11/2014

Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Milano ha
confermato il decisum di prime cure, con il quale Maurizio Bruschini,
quale amministratore della Progeco srl, era stato dichiarato responsabile
lavoro, ex d.Lvo 81/08; con condanna dell’imputato alla pena di mesi 6 di
arresto ed euro 4.000,00 di ammenda, in aumento, ritenuta la
continuazione, sulla pena inflitta con la sentenza del Gip di Milano, resa
1’8/2/11, irrevocabile il 15/7/11;
– che la difesa del Bruschini ha proposto ricorso per cassazione, eccependo
il vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta responsabilità a carico
dell’imputato, il quale solo ufficialmente rivestiva la carica di
amministratore della Progeco srl, che, di fatto, era gestita dal proprietario
Pietro Paolo Pizzarelli; errata valutazione del compendio istruttorio;
– che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta
concretizzazione delle violazioni contestate e alla ascrivibilità di esse in
capo al prevenuto;
-che le censure sollevate con il motivo di annullamento non possono
trovare ingresso, in quanto sorrette da deduzioni del tutto fattuali,
tendenti ad una rilettura degli elementi costituenti la piattaforma
probatoria, sui quali al giudice di legittimità è precluso procedere a nuovo
esame estimativo;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

di diverse violazioni della normativa sulla prevenzione e sicurezza sul

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.

Così deciso in Roma il 14/11/2014.

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