Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40594 del 14/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 40594 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIACALONE PIETRO N. IL 01/05/1947
avverso la sentenza n. 4659/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 17/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 14/11/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Palermo, in
parziale riforma del decisum di prime cure, con il quale Pietro Giacalone
era stato riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv
cod.pen. e 2 L. 638/83, per avere omesso di versare all’INPS le ritenute
lavoratori dipendenti, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti
del prevenuto in ordine ai reati commessi nel dicembre 2005 e nel
gennaio 2006 per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione; ha
rideterminato la pena in mesi 2, giorni 15 di reclusione ed euro 750,00 di
multa; ha convertito la pena detentiva in quella pecuniaria,
determinando, così, il trattamento sanzionatorio in euro 3.600,00 di
multa;
-che la difesa del Giacalone ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo la violazione e la errata applicazione dell’art. 2 L. 638/83, in
relazione alla mancanza di prova della notifica della contestazione da
parte dell’INPS al prevenuto, nonché il vizio di motivazione sul punto; in
ogni caso le violazioni sono ormai prescritte;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, il quale ha fornito ampio ed
esaustivo riscontro a tutte le censure sollevate con l’atto di appello, in
particolare a quella afferente la denunciata mancata ricezione della
contestazione dell’ente previdenziale, ribadita in questa sede: la Corte
distrettuale ha evidenziato che la raccomandata proveniente dall’INPS è
stata ritualmente consegnata alla moglie convivente dell’imputato, come
risulta documentalmente provato dalla relativa ricevuta di ritorno,
acquisita in atti;
-che, a fronte di ciò, le doglianze mosse sul punto con i primi due motivi di
annullamento si palesano manifestamente infondate;

previdenziali ed assistenziali, operate sulle retribuzioni dei propri

-che, del pari non può trovare ingresso l’eccepita prescrizione degli illeciti
commessi dall’imputato, il cui termine è maturato successivamente alla
gravata pronuncia, in quanto la rilevata manifesta infondatezza delle
censure, non consentendo l’instaurazione di un compiuto rapporto di
impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare la sussistenza
di cause di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen. ( Cass. S.U.

-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Ro

il 14/11/2014.

22/11/2000, De Luca);

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