Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4059 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4059 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BISETTI BALDASSARE LORENZO N. IL 17/05/1988
avverso la sentenza n. 5038/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
13/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 16/12/2014

R.G. 9883/2014

Considerato che:
Bisetti Baldassare Lorenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Torino del 13/12/2013, che, in riforma della sentenza del giudice per l’udienza
preliminare del tribunale di Novara del 11/3/2013, riduceva la pena inflitta ad
anni due e giorni venti di reclusione ed € 440,00 di multa per il reato di cui agli
artt. 110 628 commi 1 e 3 n.1, 112 comma 1 n. 4, 99 comma 4 cod. pen.,

pen.; deduce la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. per non essere stata
emessa nei confronti del ricorrente sentenza di proscioglimento nonche in
relazione alla determinazione della pena.
In data 16/9/2014 perveniva in cancelleria dichiarazione di rinuncia al ricorso
sottoscritta dall’imputato.
Va dichiarata, pertanto l’inammissibilità del ricorso cui consegue, per il
disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in Euro 500,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 16 dicembre 2014

Il

s’ liere estensore

l Presidente

chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. 6) cod. proc.

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