Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4059 del 12/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 4059 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BIANCHI LUISA

Data Udienza: 12/12/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA
nei confronti di:
LUSSANA SILVIA N. IL 19/07/1985
avverso la sentenza n. 33/2009 GIUDICE DI PACE di GRUMELLO
DEL MONTE, del 16/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUISA BIANCHI
Udito il Procuratore Generale in persona del
che ha concluso per

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2158/2013
RITENUTO IN FATTO

2.11 Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia
ha presentato ricorso per cassazione lamentando l’erronea applicazione della
legge penale in quanto la estinzione del reato per remissione di querela era
stata dichiarata in base alla considerazione che la persona offesa non si era
presentata in udienza per ben otto volte nonostante nell’avviso notificatole
fosse contenuto l’avvertimento che la mancata presentazione sarebbe
considerata remissionetacita della querela ; osserva il ricorrente che come
ripetutamente osservato in giurisprudenza, la mancata comparizione del
querelante all’udienza non può interpretarsi come remissione tacita di querela
sia perché la detta assenza è condotta in sé priva di significato, onde da essa
non può dedursi alcuna volontà di rimettere la querela, sia perché la sanzione
dell’improcedibilità per mancata comparizione nel processo è positivamente
disciplinata nel solo caso previsto dagli artt. 21 e 30 D.L.vo 274/2000 (ricorso
immediato al giudice), onde fuori di tale ipotesi (che riveste carattere
eccezionale e quindi non suscettibile di applicazione analogica) deve escludesi
la configurabilità di una siffatta conseguenza. ; e che da tali considerazioni,
sostenute da ultimo anche dalle sezioni unite della Cassazione (Cass. Sez. Un.
30/10/200S, Viele) non vi è motivo alcuno di discostarsi.
3.Nell’interesse dell’imputata è stata presentata una memoria con la quale si
sottolinea che non solo la persona offesa non si è presentata per ben otto volte
in udienza ma dopo il fatto la medesima si è resa irreperibile presumibilmente
facendo rientro nel paese d’origine, dopo la accettazione della somma di 700
euro messa a disposizione dalla società assicuratrice a titolo di risarcimento del
danno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso non merita accoglimento.
Il Procuratore ricorrente si richiama al principio delle sezioni unite di questa
Corte (sentenza 15.12.2008, n.46088 PM in proc. Viele) secondo cui la
remissione tacita ha natura esclusivamente extra-processuale e non può
consistere in un evento desumibile dal comportamento, sia pure omissivo,
tenuto dal querelante in sede processuale dibattimentale (sez.V, 18.7.2007, n.
28573). Ne consegue che in mancanza di manifestazioni inequivoche ed
extraprocessuali della volontà del querelante, il giudice avrebbe dovuto

1.Con sentenza del 16novembre 2011 il giudice di pace di Grumello del Monte
dichiarava non doversi procedere nei confronti di Lussana Silvia in ordine al
reato di cui all’art. 590, co.1, cod.pen., fatto del 2.7.2009, perché estinto per
remissione tacita di querela con disciplina delle spese tra le parti come per
legge.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 12.12.2013

procedere al dibattimento e decidere nel merito, e non limitarsi ad una
pronuncia nel rito.
La situazione che viene in rilievo nel presente caso è tutttavia diversa da
quella su cui è intervenuto il supremo collegio stante la presenza anche di
risultanze extraprocessuali, quali l’avere la persona offesa negoziato l’assegno
consegnatole a titolo di risarcimento del danno e la sua irreperibilità, tali da
dimostrare il disinteresse al prosieguo del procedimento. Corretta è dunque la
decisione del giudice che tale comportamento ha interpretato come remissione
tacita di querela.

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