Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40587 del 14/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 40587 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FIOCCHI FIDELIO N. IL 23/09/1952 parte offesa nel procedimento
c/
MARCATILI REMO N. IL 27/08/1940
GIORDANI GIGLIOLA N. IL 09/10/1949
avverso il decreto n. 4515/2013 GIP TRIBUNALE di TIVOLI, del
04/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 14/11/2014

Ritenuto:
-che con il decreto in epigrafe segnato, reso de plano, il Gip presso il
Tribunale di Tivoli ha disposto la archiviazione del procedimento penale
n. 6720 R.G.N.R. e 4515/13 R.G.G.i.p. ed ha ordinato la restituzioni degli
atti al p.m., con declaratoria di inammissibilità della opposizione avanzata
contravvenzionale ex art. 659 cod.pen.;
-che il Fiocchi ha proposto ricorso per cassazione, eccependo la nullità del
decreto per violazione del diritto al contraddittorio; peraltro, il Gip
avrebbe dovuto ordinare la iscrizione nel registro ex art. 335
cod.proc.pen., in relazione al procedimento a carico di Remo Marcantili e
Gigliola Giordani, rispettivamente sindaco e assessore al commercio del
Comune di Trevignano Romano, sotto altro e diverso momen iuris, cioè ex
art. 323 cod.pen.;
-che la difesa della p.o. ha inoltrato in atti memoria, ad ulteriore
specificazioni delle ragioni poste a fondamento dei motivi di gravame;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stato sottoposto l’impugnato
provvedimento, consente di rilevare la logicità e la correttezza della
argomentazione adottata dal decidente, nonché la ritualità dell’iter
procedimentale dallo stesso seguito, vista la riconosciuta prescrizione del
reato di cui all’art. 659 cod.pen.;
-che il ricorso non può trovare ingresso, in quanto il provvedimento di
archiviazione è impugnabile solo nei rigorosi limiti stabiliti dall’art. 409
co. 6 cod.proc.pen., il quale rinvia all’art. 127 co. 5 cod.proc.pen., che
sanziona con la nullità la mancata osservanza delle norme concernenti la
citazione e l’intervento delle parti in camera di consiglio ( ex multis Cass.
9/1/2003, n. 436);
-che in caso di opposizione della persona offesa alla richiesta di
archiviazione, il decreto con il quale il Gip accolga de plano detta richiesta

dalla p.o., Fidelio Fiocchi, per intervenuta prescrizione del reato

non è viziato se comprende una adeguata e compiuta motivazione della
declaratoria di inammissibilità della opposizione ( ex multis Cass.
8/1/2003, n. 76); motivazione del tutto esaustiva nel caso in questione;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 14/11/2014.

P. Q. M.

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