Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40586 del 14/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 40586 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HAMZA RAMOVIC N. IL 08/05/1948
avverso la sentenza n. 1352/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
04/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 14/11/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Roma ha
confermato il decisum di prime cure, con il quale Ramovic Hamza era
stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 256, d.Lvo 152/06,
per avere trasportato su un autocarro materiale ferroso senza la
e giorni 20 di arresto ed euro 400,00 di ammenda;
-che la difesa dell’Hamza ha proposto ricorso per cassazione, contestando
la dosimetria del trattamento sanzionatorio;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta adeguatezza
della pena inflitta all’imputato: ad avviso della Corte di merito, a giusta
ragione, la capacità a delinquere del prevenuto, desumibile dai plurimi
precedenti penali, gravanti sullo stesso, rappresenta elemento ostativo ad
un trattamento in melius, mentre la sanzione determinata dal Tribunale si
palesa del tutto adeguata alla gravità del fatto;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in ‘orna il 14/11/2014.

prescritta autorizzazione; con condanna dell’imputato alla pena di mesi 2

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