Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40585 del 14/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 40585 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PUGLISI ANDREA N. IL 22/06/1952
STIMOLO NELLA N. IL 20/11/1959
avverso la sentenza n. 2214/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
19/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 14/11/2014

Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Catania, in
parziale riforma del decisum di prime cure, con il quale Andrea Puglisi e
Nella Stimolo erano stati riconosciuti responsabili dei reati di cui agli artt.
110 cod.pen., 44 lett. c), 93, 84 e 95, d.P.R. 380/01, 181, d.Lvo 42/04, per
36,33, in difetto di permesso di costruire, in zona sottoposta a vincoli
paesaggistico e sismico, ha concesso ai prevenuti il beneficio della non
menzione;
-che la difesa degli imputati ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo la nullità della gravata decisione per violazione dell’art. 119
cod.proc.pen., in quanto il Puglisi e la Stimolo, entrambi sordomuti, non
hanno avuto cognizione degli atti relativi al procedimento, non essendo
stati assistiti da un interprete; in ogni caso i prevenuti andavano assolti,
perché il fatto non sussiste; ingiustificato diniego del beneficio ex art. 163
cod.pen., in dipendenza della pendenza del ricorso innanzi al T.A.R.
Catania; eccessività della pena;
-che la stessa difesa ha inoltrato in atti istanza, con la quale insiste per
l’accoglimento del ricorso e chiede che lo stesso sia discusso in pubblica
udienza;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente in ordine alla ritenuta
concretizzazione dei reati contestati e alla ascrivibilità di essi in capo agli
imputati;
-che, in particolare, manifestamente infondata è la eccepita violazione
dell’art. 119 cod.proc.pen., in quanto la garanzia dell’interprete,
assicurata dal co. 2 delle citata norma codicistica, è destinata ad operare

avere realizzato un fabbricato per civile abitazione, della superficie di mq.

in tutte le fasi processuali dominate dall’oralità, nelle quali sia prevista la
partecipazione personale dell’imputato: nella specie il Puglisi e la Stimolo
sono rimasti contumaci in entrambi i gradi di giudizio, di tal chè la censura
sollevata non ha ragion d’essere;

fondamento, rilevato che la Corte territoriale è pervenuta alla conferma
del giudizio di colpevolezza dei prevenuti, già espresso dal Tribunale, a
seguito di una rinnovata e compiuta disamina degli elementi costituenti la
piattaforma probatoria, confermativi del teorema accusatorio;
-che il discorso giustificativo, svolto dal giudice di merito, in relazione al
trattamento sanzionatorio, si palesa esente da vizi, in quanto, ad avviso
del decidente, a giusta ragione, la pena inflitta ai prevenuti è stata
determinata a partire da una base corrispondente al minimo edittale per
la pena detentiva, ed assai prossima ad esso, per la pecuniaria, e non è
suscettibile di ulteriori interventi in melius, apparendo adeguata e
proporzionata alla oggettiva gravità dei fatti;
-che l’ulteriore censura, attinente alla mancata concessione del beneficio
ex art. 163 cod.pen., non può trovare ingresso, perché la relativa istanza
viene proposta ex novo in sede di legittimità e non è stata mai formulata
in fase di merito;
-che, peraltro, le censure sollevate sono inammissibili, perché non
specifiche, in quanto ripetitive, sic et simpliciter, delle stesse ragioni già
esaminate e rigettate dal giudice censurato ( ex multis Ca.. 11/10/2004, n.
39598);
-che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con le conseguenze di legge;

9_

-che il secondo motivo di annullamento è del tutto destituito di

P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa
delle Ammende della somma di euro 1.000,00.

Così deciso in Roma il 14/11/2014.

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