Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40584 del 14/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 40584 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’URSO ROSARIA N. IL 19/04/1957
avverso la sentenza n. 516/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
07/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 14/11/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Catania, in
parziale riforma del decisum di prime cure, con il quale Rosaria D’Urso era
stata dichiarata responsabile del reato mdi cui all’art. 44 lett. b), d.P.R.
380/01, di violazione delle normative sulle edificazioni in c.a. e
antisismica, nonché del delitto ex art. 349 cod.pen., concesse le
circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena inflitta alla prevenuta
ad anni 2 di reclusione ed euro 450,00 di multa e revocato la pena
accessoria della interdizione dai pubblici uffici, con conferma nel resto;
-che la D’Urso ha proposto ricorso per cassazione, contestando la
sussistenza degli elementi soggettivo ed oggettivo dei reati rubricati; in
ogni caso le violazioni sono prescritte;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta
concretizzazione degli illeciti in contestazione e alla ascrivibilità di essi in
capo alla prevenuta;
-che la Corte distrettuale ha fornito puntuale ed esaustivo riscontro alle
censure sollevate con l’atto di appello, richiamando gli elementi
costituenti la piattaforma probatoria, dai quali il giudice di merito, a
giusta ragione ha tratto il convincimento della fondatezza del teorema
accusatorio;
-che il primo motivo di annullamento si palesa manifestamente
infondato, oltre che del tutto generico;
-che il delitto ex art. 349 cod.pen. non è ad oggi prescritto, mentre le
residue contravvenzioni hanno visto spirare il relativo termine
successivamente alla gravata decisione;

-%

-che la manifesta infondatezza dei motivi, non consentendo la
instaurazione di un compiuto rapporto di impugnazione, preclude di
potere rilevare e dichiarare la sussistenza di cause di non punibilità ex art.
129 cod.proc.pen. ( Cass. S.U. 22/11/2000, De Luca );
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 14/11/2014.

P. Q. M.

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