Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40583 del 14/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 40583 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CADEI SERGIO N. IL 31/03/1961
avverso la sentenza n. 926/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
18/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 14/11/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Brescia ha
confermato il decisum di prime cure, con in quale Sergio Cadei era stato
riconosciuto responsabile del reato di cui all’art. 2 d.Lvo 74/2000, perché,
quale legale rappresentante della CADEI GROUP DM SDI CADE! MARCO &
annuale relativa alle imposte sui redditi dell’anno 2006 elementi fittizi per
un imponibile di euro 10.934,40, avvalendosi di fatture per operazioni
inesistenti, emesse dalla DENIS DISTRIBUZIONE srl; con condanna del
prevenuto alla pena ritenuta di giustizia;
-che la difesa del Cadei ha proposto ricorso per cassazione, eccependo la
erronea applicazione dell’art. 2 d.Lvo 74/2000, nonché la non corretta
valutazione delle emergenze istruttorie da parte del giudice di merito;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia
consente di rilevare la logicità e la compiutezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta
concretizzazione del reato rubricato e alla ascrivibilità di esso in capo al
prevenuto;
-che la Corte territoriale è pervenuta a confermare il giudizio di
colpevolezza del Cadei, già espresso dal Tribunale, a seguito di una
rinnovata disamina degli elementi costituenti la piattaforma probatoria;
-che le censure sollevate con il motivo di annullamento non possono
trovare ingresso, perché sorrette da deduzioni fattuali, tendenti ad una
rilettura delle emergenze istruttorie, sulle quali al giudice di legittimità è
precluso procedere a nuovo esame estimativo;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

C. sas, al fine di evasione fiscale, aveva indicato nella dichiarazione

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.

Così deciso in Roma il 14/11/2014.

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