Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40581 del 25/09/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 40581 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Monopoli Antonio, nato a Neuchatel (svizzera) il 18/10/1966;
avverso la sentenza del 08/10/2014 della Corte d’appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Massimo Galli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile;
udito per l’imputato l’avv. Giordano Anconelli, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza del 19.10.2005 il Tribunale di Forlì dichiarò Monopoli

Antonio responsabile del reato di usura e – concesse le attenuanti generiche – lo
condannò alla pena di mesi 9 di reclusione ed € 4.000,00 di multa, pena sospesa
e non menzione.

2.

L’imputato propose gravame ma la Corte d’appello di Bologna, con

sentenza 8.10.2013 confermò la pronunzia di primo grado.

3. Ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore, deducendo vizio di
motivazione sulla dinamica dei fatti, l’attendibilità della persona offesa e sulla

Data Udienza: 25/09/2014

separazione della posizione del coimputato Oliva. L’affermazione di responsabilità
si basa sul fatto che Monopoli avrebbe posto all’incasso un assegno di 4.500,00
euro a fronte di un prestito erogato a Zampighi di 4.000,00 euro quindi con
interessi di 500,00 euro per una settimana. La persona offesa avrebbe reso
dichiarazioni contrastanti e sarebbe incerto se l’assegno sia stato consegnato ad
Oliva od a Monopoli ed il Tribunale aveva ritenuto che Zampighi avesse voluto
alleggerire la posizione di Oliva. Sul punto la motivazione della Corte territoriale

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è re iterativo dei motivi di appello e svolge censure di merito.
La Corte territoriale ha ribadito la valutazione del primo giudice circa
l’attendibilità della persona offesa e delle dichiarazioni afferenti la posizione di
Monopoli peraltro riscontrate dalla negoziazione dell’assegno da parte
dell’imputato.
In tale motivazione non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che la renda
sindacabile in questa sede.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non
deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore
possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve
limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune
e con “i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”, secondo una
formula giurisprudenziale ricorrente. (Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del
30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del
21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).
Del resto va ricordato che il vizio di motivazione implica o la carenza di
motivazione o la sua manifesta illogicità.
Sotto questo secondo profilo la correttezza o meno dei ragionamenti
dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità
degli enunciati che la compongono.

2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.

2

non sarebbe adeguata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/09/2014.

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