Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40580 del 25/09/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 40580 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
Marchi Giorgio, nato a Mantova il 22/02/1946;
Paganella Emanuele, nato a Mantova il 07/02/1957;
Pistol Ludovico, nato a Boscotrecase il 8/07/1950;
Zanellini Stefano, nato a Mantova il 24/09/1962;
avverso la sentenza del 27/09/2013 della Corte d’appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Massimo Galli, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata nei confronti di Paganella limitatamente al capo 23, rigetto
del ricorso nel resto; rigetto del ricorso di Zanellini e dichiarazione di
inammissibilità dei ricorsi di Marchi e Pistol;
uditi per gli imputati:
Pistol Lodovico l’Avv. Graziella Colaianni,
Zanellini Stefano l’Avv. Raffaella Monaldi in sostituzione dell’Avv. Patrizia Scalvi,
che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.

Data Udienza: 25/09/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5.12.2012 il Tribunale di Mantova, fra l’altro, dichiarò:
Marchi Giorgio e Pistol Ludovico responsabili del reato di cui al capo 8 (usura
aggravata) e condannò ciascuno alla pena di anni 3 mesi 6 di reclusione ed C
6.000 di multa;
Paganella Emanuele responsabile dei reati di cui ai capi 2 (usura aggravata), 4

credito), 15 (usura aggravata), 16 (esercizio abusivo del credito), 18 (esercizio
abusivo del credito), 21 (esercizio abusivo del credito), 22 (esercizio abusivo del
credito limitatamente ai prestiti effettuati a Giroldi Daniele) e 23 (esercizio
abusivo del credito) unificati sotto il vincolo della continuazione e – ritenuta la
recidiva – lo condannò alla pena di anni 10 mesi 4 di reclusione ed C 27.800,00
di multa;
Zanellini Stefano responsabile dei reati di cui ai capi 3 (usura aggravata), 5
(esercizio abusivo del credito), 7 (estorsione continuata), 10 (usura aggravata),
11 (esercizio abusivo del credito), 12 (usura aggravata), 13 (esercizio abusivo
del credito), 14 (riqualificato come tentata estorsione), 18 (esercizio abusivo del
credito), 20 (esercizio abusivo del credito), 21 (esercizio abusivo del credito) e
26 (usura aggravata) unificati sotto il vincolo della continuazione e – ritenuta la
recidiva reiterata – lo condannò alla pena di anni 13 mesi 7 di reclusione ed C
32.100,00 di multa;
pena accessorie.

2. Gli imputati proposero gravame e la Corte d’appello di Brescia, con
sentenza del 27.9.2013, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, fra
l’altro:
ridusse la pena a Marchi e Pistol ad anni 1 mesi 4 di reclusione ed C 4.400,00 di
multa ciascuno;
ricompresi i fatti contestati a Paganella ai capi 4, 11, 16, 18, 21, 22 e 23 ad
un’unica condotta delittuosa, disapplicata la recidiva, ridusse la pena ad anni 4
mesi 8 di reclusione ed C 15.300,00 di multa;
ricompresi i fatti contestati a Zanellini ai capi 5, 11, 13, 18, 20, 21 e 27 in
un’unica condotta delittuosa, disapplicata la recidiva, ridusse la pena ad anni 8
di reclusione ed C 19.600 di multa;
pena accessoria per Paganella e Zanellini.

3. Ricorrono per cassazione gli imputati Marchi, Paganella, Pistol e Zanellini.

2

(esercizio abusivo del credito), 10 (usura aggravata), 11 (esercizio abusivo del

3.1 Marchi Giorgio, tramite il difensore, deduce vizio di motivazione in
quanto con l’appello era stato dedotto che mancava in capo a Marchi la
colpevolezza della natura usuraria del prestito effettuato da Pistol a Verona
Franco, posto che l’interesse usurario era stato imposto solo in occasione di un
secondo incontro al quale Marchi non era presente. La Corte territoriale ha
invece ritenuto presente Marchi in quanto era stato lui a procurare l’incontro (p.
58 sentenza impugnata), in contrasto con la deposizione di Verona Franco.
3.2. Paganella Emanuele, tramite il difensore deduce vizio di motivazione in

1.

all’affermazione di responsabilità per il capo 2 (usura aggravata ai danni
di Ezer Cleber Nobre) sulla base di dichiarazioni della persona offesa male
interpretate; il ruolo di Paganella viene definito (p. 49 sentenza
impugnata) come quello di intermediario, ma la persona offesa non ha
precisato a quale incontro Paganella era presente; non si comprende
perché Paganella sia stato condannato e Carra assolto;

2.

all’affermazione di responsabilità per il capo 22 (esercizio abusivo
dell’attività finanziaria per i prestiti a Giroldi Daniele) poiché la sentenza
impugnata (a p. 51) avrebbe travisato le dichiarazioni di Giroldi il quale
ha solo riferito in via ipotetica che avrebbe potuto indifferentemente
restituire i soldi a Rota o a Paganella;

3.

all’affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 23 (esercizio
abusivo dell’attività finanziaria per i prestiti a Ezer Cleber Nobre) poiché la
sentenza impugnata (a p. 51) avrebbe travisato le dichiarazioni della
persona offesa, la quale avrebbe dichiarato di aver consegnato un
assegno a Paganella perché lo monetizzasse.

3.3. Pistol Ludovico, tramite il difensore, deduce:
1. violazione della legge processuale e vizio di motivazione in quanto
l’affermazione di responsabilità si fonda solo sulla dichiarazioni della
persona offesa Verona Franco, la cui attendibilità era stata contestata con
l’appello segnalando la divergenza fra le sue dichiarazioni e quelle del
M.Ilo Zanon, sia sull’individuazione di Pistol in una sola o più fotografie,
sia sulle perplessità di Zanon circa l’essere entrato Verona in possesso
degli assegni con riferimento all’episodio concernente Fornari Monica di
cui al capo 29; manca ogni riscontro oggettivo;
2.

violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dello stato di
bisogno poiché le difficoltà economiche di Verona sarebbero sorte solo
dopo l’erogazione del prestito, mentre inizialmente vi era solo una
mancanza di liquidità.

3

relazione:

3.4. Zanellini Stefano, tramite il difensore, deduce:
1.

vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento dell’istanza di
rinnovazione del dibattimento per esaminare Riggieri Monica, ex
convivente dell’imputato; le contraddittorie dichiarazioni di Verona Franco
avrebbero richiesto approfondimenti in ordine alla cessione dell’auto Opel
Zafira;

2.

vizio di motivazione (anche in relazione agli atti allegati) e violazione della
legge penale in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di cui

di udienza (allegati 1 al ricorso) la Corte d’appello ha ritenuto di
individuare le operazioni inerenti ai fatti in contestazione, mente nel
passaggio richiamato sembra comprendersi che la persona offesa
ammetta che poteva darsi che avesse fatto operazioni diverse da quelle in
contestazione, il che pare acclarato anche dalla conversazione telefonica
n. 189 del 27.7.2006 tra Ezer Cleber e Zanellini (allegato 2); nel caso in
cui vi sia complessità di rapporti economici occorre aver riguardo ai
singoli finanziamenti e non è sufficiente procedere al conteggio globale
degli interessi; sarebbe stata necessaria congrua motivazione anche in
relazione al fatto che la somma di C 6.000,00 per interessi sul prestito di
C 30.000,00 fosse stata realmente erogata o, come ritiene la Corte
territoriale, solo promessa;
3.

vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’affermazione di
responsabilità per il reato di cui al capo 7 ed alla mancata qualificazione
dello stesso come esercizio arbitrario delle proprie ragioni; il fatto che la
persona offesa avesse proposto a Zanellini di presentare una denuncia ai
Carabinieri per evitare il pagamento di un assegno non si concilierebbe
con un’attività minatoria di Zanellini sulla persona offesa; è carente la
motivazione laddove esclude che l’esistenza di altre operazioni potesse far
qualificare il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni;

4.

vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per i reati
di cui capi 10 e 12; quanto al capo 10 si contesta la ritenuta
inammissibilità del motivo, posto che era stato trattato unitariamente con
il capo 12; quanto al capo 12, a fronte delle doglianze relative alle
versioni contraddittorie di Verona, la Corte territoriale si è limitata a
giustificarle come imprecisioni; inoltre non è stato spiegato a quale titolo
l’autovettura Opel Zafira fosse stata lasciata all’imputato; la Corte di
merito ha ritenuto che l’auto fosse andata ad aggiungersi agli assegni per
C 10.000,00 rilasciati in garanzia, ma senza trattare degli ulteriori
assegni; la motivazione sarebbe carente e contraddittoria;

4

al capo 3; nelle dichiarazioni di Ezer Cleber a f. 46 del verbale stenotipico

5.

vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato
di tentata estorsione di cui al capo 14 ed alla mancata qualificazione dello
stesso come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, risultando evidente
che l’imputato pretendeva la restituzione del proprio capitale;

6.

vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di
cui al capo 26, stante la lacunosità, contraddittorietà ed imprecisione
delle dichiarazioni della persona offesa; quanto emerso non sarebbe
attinente al fatto contestato;
vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per i
reati di cui ai capi 5, 11, 13, 18, 20, 21, 27 (essendo la motivazione
cumulativa, con insufficienza di quella relativa a Paganella e trascurando
le dichiarazioni di Girotto), nonché del capo 18 in relazione agli atti del
procedimento allegati sub 7,concernenti le dichiarazioni di Saccani in sede
dibattimentale;

8.

violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta
sussistenza della circostanza aggravante dello stato di bisogno delle
persone offese, contestata ai capi 3, 10 e 12, non potendo lo stato di
bisogno essere desunto solo dalle richieste di denaro;

9.

vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti
generiche ed alla mancata determinazione in misura minore dell’aumenti
di pena per continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto nell’interesse di Marchi Giorgio è generico e svolge
censure di merito.
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta
illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non
contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri
adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con
riferimento alle relative doglianze. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11910 del
22.1.2010 dep. 26.3.2010 rv 246552).
Nel ricorso si deduce vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale ha
ritenuto presente Marchi in quanto era stato lui a procurare l’incontro in
contrasto con la deposizione di Verona Franco, che però non è allegata.
Peraltro la censura è di merito dal momento che la Corte d’appello ha
ritenuto Marchi intermediario nell’intera vicenda e consapevole del rapporto
economico fra Pistol e la persona offesa posto che era lui a riscuotere e
stracciare le cambiali (p. 58 sentenza impugnata).

5

7.

2. Il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Paganella Emanuele è
generico e svolge censure di merito.
La censura relativa all’affermazione di responsabilità per il capo 2 (usura
aggravata ai danni di Ezer Cleber Nobre) sulla base di dichiarazioni della persona
offesa ritenute male interpretate è all’evidenza doglianza di merito.
Nel caso in esame il ricorrente propone una interpretazione alternativa delle
dichiarazioni della persona offesa diversa da quella operata dai giudici di merito,
ma, in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta

proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del
giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una
ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza. (V., con riferimento a massime
di esperienza alternative, Cass. Sez. 1 sent. n. 13528 del 11.11.1998 dep.
22.12.1998 rv 212054).
Quanto al fatto che la persona offesa non abbia precisato a quale incontro
Paganella era presente, non sono state allegate le dichiarazioni della stessa in
ossequio al principio di autosufficienza del ricorso.
Censura di merito, peraltro generica, poiché non illustra adeguatamente le
due posizioni, è quella secondo la quale non si comprenderebbe perché Paganella
sia stato condannato e Carra assolto.

3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Paganella
Emanuele sono generici e manifestamente infondati.
Con i predetti motivi ci si duole dell’affermazione di responsabilità per il capo
22 (esercizio abusivo dell’attività finanziaria per i prestiti a Giroldi Daniele)
poiché la sentenza impugnata (a p. 51) avrebbe travisato le dichiarazioni di
Giroldi il quale ha solo riferito in via ipotetica che avrebbe potuto
indifferentemente restituire i soldi a Rota o a Paganella, nonché all’affermazione
di responsabilità per il reato di cui al capo 23 (esercizio abusivo dell’attività
finanziaria per i prestiti a Ezer Cleber Nobre) poiché la sentenza impugnata (a p.
51) avrebbe travisato le dichiarazioni della persona offesa, la quale avrebbe
affermato di aver consegnato un assegno a Paganella perché lo monetizzasse.
Non sono state allegate al ricorso né trascritte le dichiarazioni di Giroldi ed di
Ezer Cleber Nobre che si assumono travisate, in violazione del principio
enunciato al punto 1.

4. Il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Pistol Ludovico svolge
censure di merito.
Va ricordato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte,
condiviso dal Collegio, in tema di valutazione della prova testimoniale, a base del
6

illogicità della motivazione considerata dall’art. 606 primo comma lett. e) cod.

libero convincimento del giudice possono essere poste le dichiarazioni della parte
offesa e quelle di un testimone legato da stretti vincoli di parentela con la
medesima. Ne consegue che la deposizione della persona offesa dal reato, pur se
non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere
assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta a un attento
controllo di credibilità oggettiva e soggettiva, non richiedendo necessariamente
neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a
dubitare della sua attendibilità (Cass. Sez. 3 sent. n. 22848 del 27.3.2003 dep.

La sentenza impugnata (a p. 59) ha motivato sull’attendibilità della persona
offesa affermando che la sua deposizione era stata fluida e lineare durante
l’esame e che le incertezze manifestate in sede di controesame non incidevano
sul nucleo essenziale della narrazione.
In tale motivazione non vi è manifesta illogicità che la renda sindacabile in
questa sede.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non
deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore
possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve
limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune
e con “i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”, secondo una
formula giurisprudenziale ricorrente. (Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del
30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del
21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).
Del resto va ricordato che il vizio di motivazione implica o la carenza di
motivazione o la sua manifesta illogicità.
Sotto questo secondo profilo la correttezza o meno dei ragionamenti dipende
anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità degli
enunciati che la compongono.

5. Il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Zanellini Stefano è
manifestamente infondato.
La rinnovazione del dibattimento avrebbe dovuto essere disposta, ai sensi
dell’art. 603 cod. proc. pen., non trattandosi di prove nuove, solo se il giudice di
appello avesse ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti ed anche tale
valutazione è di merito e la motivazione può essere implicita.
Infatti, in tema di giudizio di appello, poiché il vigente cod. proc. pen. pone
una presunzione di completezza della istruttoria dibattimentale svolta in primo
grado, la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale
e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo
stato degli atti. Pertanto, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve
7

23.5.2003 rv 225232).

essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell’uso del potere
discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo
stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorretta
anche da motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base
della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per
una valutazione – in senso positivo o negativo – sulla responsabilità, con la
conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento. (v. Cass. Sez. 5

6. Il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Zanellini Stefano
(relativo all’affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 3) è generico
e svolge censure di merito.
Anzitutto al ricorso è allegato solo il f. 46 del verbale stenotipico relativo
all’esame do Ezer Cleber Nobre e non la integrale trascrizione o allegazione che
consenta la valutazione complessiva delle dichiarazioni.
In secondo luogo è prospettata una ricostruzione alternativa a quella operata
dalla Corte territoriale (p. 52, 53 e 54 sentenza impugnata) che si risolve in una
censura di merito.
Peraltro il reato di usura si consuma anche solo con la promessa di interressi
a prescindere dalla effettiva corresponsione.

7. Il terzo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Zanellini Stefano è
manifestamente infondato e svolge censure di merito.
La Corte territoriale ha ravvisato il delitto di estorsione aggravata di cui al
capo 7 e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in quanto ha
ritenuto che l’imputato abbia agito per il recupero delle somme date a prestito e
dei relativi interessi usurari, riportando anche brani di intercettazioni (p. 22 e 23
sentenza impugnata, con riferimento alla pronunzia di primo grado), quindi al di
fuori di pretese azionabili innanzi al giudice, di cui non vi era dimostrazione (p.
54 sentenza impugnata).
In tale motivazione non vi è alcuna violazione di legge o manifesta illogicità
che la renda sindacabile in sede di legittimità, non essendo peraltro consentita la
deduzione di ipotesi alternative.

8. Il quarto motivo di ricorso proposto nell’interesse di Zanellini Stefano è
generico rispetto al capo 10.
Quanto al capo 10 la inammissibilità del motivo, è stata ritenuta dalla Corte
territoriale in quanto non era stata sviluppata alcuna argomentazione con
riferimento specifico a tale capo, limitandosi a tratta tare del capo 12.

8

sent. n. 6379 del 17.3.1999 dep. 21.5.1999 rv 213403).

A fronte di tale argomentazione il motivo di ricorso si limita ad evidenziare la
unitaria trattazione del capo 10 e 12 nell’appello, ma non confuta specificamente
l’assunto della Corte d’appello.
Quanto al capo 12 la Corte di merito ha chiarito perché non ha ritenuto che la
confusione in cui è incorso Verona non incideva sulla sua attendibilità e
ricostruito la vicenda dell’autovettura Opel Zafira (p. 55 sentenza impugnata).
A fronte di tale valutazione il motivo di ricorso si limita a proporre una

9. Il quinto motivo di ricorso proposto nell’interesse di Zanellini è generico e
svolge censure di merito.
In relazione al capo 14 la Corte territoriale ha ravvisato l’estorsione anziché
l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni in considerazione della natura usuraria
del rapporto (p. 56 sentenza impugnata).
Il motivo di ricorso si limita ad affermare che l’imputato intendeva solo
recuperare il proprio capitale, senza peraltro dettagliatamente argomentare per
escludere il rapporto usurario.

10. Il sesto motivo di ricorso proposto nell’interesse di Zanellini Stefano è
generico e svolge censure di merito.
La Corte d’appello, in relazione al capo 26 ha spiegato perché le dichiarazioni
della Francesconi fossero attendibili nonostante un iniziale errore della donna (p.
56 sentenza impugnata.
Il motivo di ricorso si risolve nella mera asserzione che quanto emerso
riguarderebbe altre vicende, senza peraltro sviluppare l’assunto.

11. Il settimo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Zanellini Stefano e
relativo ai reati di cui agli artt. 106 e 132 D. Lgs n. 385/1993 (ricondotti ad
un’unica violazione) per l’esercizio abusivo del credito è generico
manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha anzitutto richiamato la motivazione svolta trattando
della posizione di Paganella (p. 56 sentenza impugnata, con riferimento alle p.
50 e 51 dello stesso provvedimento).
Non si comprende perché non sarebbe sufficiente tale motivazione richiamata
e non sono adeguatamente illustrate le ragioni per quali il reato sarebbe escluso
dalle dichiarazioni di Girotto e Saccani, anche alla luce delle considerazioni svolte
a P. 57 sentenza impugnata.
Peraltro si deve ricordare che integra il reato previsto dall’art. 132 D.Lgs. n.
385 del 1993 (esercizio abusivo dell’attività finanziaria) l’erogazione anche di un
solo finanziamento in violazione dell’obbligo di iscrizione negli elenchi di cui agli
9

ricostruzione alternativa non ammissibile in questa sede.

artt. 106 e 113 dello stesso D. Lgs., non essendo richiesta una stabile
organizzazione né una specifica professionalità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 51744
del 13/12/2013 dep. 23/12/2013 Rv. 258119).

12. Il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Pistol Ludovico e
l’ottavo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Zanellini sono
manifestamente infondati e quello nell’interesse di Pistol svolge censure di
merito.

condiviso dal Collegio, secondo il quale lo stato di bisogno della persona offesa
del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli
interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che
soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto
inique e onerose (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12791 del 13/12/2012 dep.
19/03/2013 Rv. 255357).
La Corte d’appello ha indicato (a p. 61 della sentenza impugnata) le ragioni
per le quali Verona versava in stato di bisogno e nel ricorso ci si limita a
contestare l’assunto con una censura di merito.

13.

Il nono motivo di ricorso proposto nell’interesse di Zanellini Stefano è

manifestamente infondato e svolge censure di merito.
Le circostanze attenuanti generiche sono state escluse per la ripetitività dei
fatti e le pesanti minacce rivolte alle persone offese e non emergendo segni di
resipiscenza dalle dichiarazioni rese (p. 57 sentenza impugnata).
Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è
sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi
indicati dall’art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o
meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla
personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di
esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime.
(Cass. Sez. 2^ sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768).
Quanto all’aumento di pena in continuazione si deve ricordare che in tema di
determinazione della misura della pena, il giudice di merito, con la enunciazione,
anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati
nell’articolo 133 cod. pen., assolve adeguatamente all’obbligo della motivazione;
infatti, tale valutazione rientra nella sua discrezionalità e non postula un’analitica
esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Cass. Sez. 4^, sent.
n. 56 del 16 novembre 1988, dep. 5.1.1989 rv 180075).

14. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.

10

La Corte territoriale si è uniformata all’orientamento di questa Corte,

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere
condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuno al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro mille alla Cassa
delle ammende.

Così deciso il 25/09/2014.

P.Q.M.

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