Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40580 del 14/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40580 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZAMMUTO ALFONSO N. IL 30/09/1934
avverso la sentenza n. 344/2013 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 05/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
Data Udienza: 14/11/2014
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di
Caltanissetta, in parziale riforma del decisum di prime cure, reso a seguito
di rito abbreviato, con il quale Alfonso Zammuto era stato riconosciuto
responsabile del reato di cui all’art. 2 L. 638/83, per avere omesso di
retribuzioni dei propri lavoratori dipendenti dal maggio 2007 al gennaio
2008, per un importo complessivo di euro 1.032,00, ha rideterminato la
pena inflitta all’imputato in mesi 3, giorni 10 di reclusione ed euro 444,00
di multa, con conferma nel resto;
-che la difesa dello Zammuto ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo l’assoluto difetto di prova in ordine alla corresponsione da
parte del prevenuto delle retribuzioni alle maestranze e alla coscienza e
volontà dello stesso di non versare il dovuto all’ente previdenziale;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta
concretizzazione del reato rubricato e alla ascrivibilità di esso in capo al
prevenuto;
-che le censure sollevate con il motivo di annullamento sono del tutto
destituite di fondamento, in quanto, come, a giusta ragione, evidenziato
dalla Corte di merito, la effettiva corresponsione delle retribuzioni da
parte dello Zammuto ai propri dipendenti è risultata provata, in difetto di
elementi contrari, dalla presentazione dei modelli DM10, documento,
questo, attestante la predetta corresponsione, trasmesso dal datore di
lavoro all’INPS ( Cass. 4/3/2010, n. 14839; Cass. 7/10/2009, n. 46451);
-che è di tutta evidenza la piena consapevolezza dell’imputato di porre in
essere la condotta omissiva, non ottemperando al versamento del dovuto
in favore dell’ente previdenziale;
iL
versare all’INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali, operate sulle
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Così deciso in Roma il 14/11/2014.
Ammende della somma di euro 1.000,00.