Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4058 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4058 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI LUNA ADRIANO N. IL 27/08/1974
avverso la sentenza n. 5505/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
10/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 16/12/2014

R.G. 9880/2014

Considerato che:
Di Luna Adriano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del
10/12/2013, che, in riforma della sentenza del giudice per l’udienza preliminare
del Tribunale di Torino del 24/4/2013, riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 62
n. 6 cod. pen., considerata equivalente alle aggravanti contestate, riduceva la
pena inflitta ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed € 400,00 di multa per il

1992, chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. 6) cod.
proc. pen.; deduce la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. per non essere
stata emessa nei confronti del ricorrente sentenza di proscioglimento.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in
relazione all’ad 591 lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che
«La mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall’art.
581 cod. proc. pen. – compreso quello della specificità dei motivi- rende l’atto
medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre,
quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia
diversa dalla dichiarazione di inammissibilità>> (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997,
Pace, Rv. 207648).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitatívamente
in € 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 16 dicembre 2014

reato di cui agli artt. 81, 628 commi 1 e 3 n.1 cod. pen., 36 legge n. 104 del

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