Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40579 del 14/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 40579 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LO PICCOLO GIUSEPPE N. IL 15/11/1974
avverso la sentenza n. 347/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
12/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 14/11/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Palermo ha
confermato il decisum di prime cure, con il quale Giuseppe Lo Piccolo era
stato riconosciuto responsabile del reato di cui all’art. 6 co. 1 lett. d) n. 2
pericolosi; con condanna del prevenuto alla pena di mesi 5, giorni 10 di
reclusione ed euro 13.333,00 di multa;
-che la difesa del Lo Piccolo ha proposto ricorso per cassazione,
contestando l’eccessività della pena pecuniaria inflitta;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in specie, in punto di dosimetria
del trattamento sanzionatorio: ad avviso della Corte territoriale, a giusta
ragione, la pena pecuniaria inflitta è stata determinata in misura
superiore al minimo, in dipendenza della significativa quantità di
materiale trasportato e alla negativa personalità dell’imputato, gravato da
due precedenti penali;
-che, peraltro, il motivo di annullamento non può trovare ingresso perché
non specifico, in quanto con esso si deducono, sic et simpliciter, le stesse
ragioni già esaminate e rigettate dal giudice censurato ( ex multis Cass.
11/10/2004, n. 39598);
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.

L. 210/08, perché aveva proceduto al trasporto su pubblica via di rifiuti

Così deciso in Roma il 14/11/2014.

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