Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40574 del 26/09/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 40574 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRUNO GIUSEPPE COSIMO N. IL 13/10/1950
avverso la sentenza n. 241/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del
28/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 26/09/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Lecce ha
confermato il decisum di prime cure, con il quale Giuseppe Cosimo Bruno
era stato riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 81 co. 2
cod.pen. e 2 co. 1 e 1 bis L. 638/83, perché, quale titolare della omonima
previdenziali ed assistenziali, operate sulle retribuzioni dei propri
lavoratori dipendenti, in relazione al terzo trimestre dell’anno 2006, al
primo, secondo e terzo trimestre del 2008, per un complessivo
ammontare di euro 1.824,62; con condanna del prevenuto alla pena,
condizionalmente sospesa, ritenuta di giustizia;
-che il Bruno, personalmente, ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo vizio di motivazione in punto di affermazione della
colpevolezza in riferimento anche all’elemento psicologico; nonché
mancanza di prova della effettiva retribuzione ai lavoratori dipendenti;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta
concretizzazione del reato in contestazione e alla ascrivibilità di esso in
capo al prevenuto;
-che la Corte distrettuale ha proceduto ad una rinnovata disamina degli
elementi costituenti la piattaforma probatoria, evidenziando come dalle
emergenze istruttorie sia dato evincere, oltre ogni ragionevole dubbio,
che l’imputato, nei periodi in contestazione, avesse corrisposto
regolarmente le retribuzioni alle maestranze, omettendo
volontariamente di ottemperare al versamento in favore dell’ente
previdenziale delle ritenute operate (deposizione teste Zaccaria,
funzionario INPS; modelli DM10, trasmessi dal Bruno al predetto ente );
circostanza, questa, che rende, peraltro, evidente la sussiste

ditta individuale, aveva omesso di versare all’INPS le ritenute

dell’elemento psicologico, richiesto per la cristallizzazione del delitto de
quo;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.

delòle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso IJR

a il 26/9/2014.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

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