Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40573 del 26/09/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 40573 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIANA MARIO N. IL 26/12/1966
avverso la sentenza n. 1507/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
23/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 26/09/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Milano ha
confermato il decisum di prime cure, reso a seguito di rito abbreviato, con
il quale Mario Diana era stato riconosciuto responsabile del reato di cui
contravvenuto alle prescrizioni contenute nel provvedimento, emesso in
data 6/7/2007, dal Questore di Milano, non presentandosi presso gli uffici
di polizia, in coincidenza con gli incontri di calcio disputati dal Milan AC;
con condanna del prevenuto alla pena ritenuta di giustizia;
-che la difesa del Diana ha proposto ricorso per cassazione, eccependo la
insussistenza del reato in contestazione per difetto dell’elemento
soggettivo, nonché l’errata applicazione della fattispecie di cui all’art. 6
co. 6 L. 401/89;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta sussistenza
del reato rubricato e alla ascrivibilità di esso in capo al prevenuto, il cui
denunciato precario stato di salute è stato valutato, a giusta ragione, dal
giudice di merito non incidente sulla capacità di intendere e di volere
dello stesso;
-che le censure sollevate con l’atto di gravame non possono trovare
ingresso, in quanto non specifiche, perché ripetitive, sic et simpliciter,
delle stesse ragioni già esaminate e rigettate dal giudice censurato ( ex
multis Cass. 11/10/2004, n. 39598);
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

4,

agli artt 81 cpv cod.pen. e 6 L. 401/89, per avere ripetutamente

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
26/9/2014.

Così deciso in R

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