Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40571 del 26/09/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 40571 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IORI FRANCO N. IL 01/11/1936
avverso la sentenza n. 4273/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 17/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 26/09/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Bologna ha
confermato il decisum di prime cure, con il quale Franco !ori era stato
riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 5 d.Lvo
74/2000, perché, quale socio accomandatario della Executive s.a.s., al fine
presentare per il periodo di imposta 2005 la dichiarazione ai fini ILDD. e
dell’I.V.A., con conseguente evasione fiscale pari ad euro 93.381,00; con
condanna del prevenuto alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione ed
applicazione delle pene accessorie;
-che la difesa dello lori ha proposto ricorso per cassazione, eccependo
vizio di motivazione in punto di affermazione di colpevolezza
dell’imputato; nonché in relazione alla commisurazione del trattamento
sa nzionatorio;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta
concretizzazione del reato rubricato e alla ascrivibilità di esso in capo al
prevenuto;
-che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la Corte distrettuale è
pervenuta a confermare il giudizio di colpevolezza dell’imputato, già
espresso dal Tribunale, a seguito di una rinnovata, compiuta disamina
degli elementi costituenti il compendio probatorio, acclaranti il teorema
accusatorio;
-che il discorso svolto dal giudice di merito sulla dosimetria del
trattamento sanzionatorio si palesa del tutto esente da vizi, in quanto la
Corte territoriale ritiene la pena inflitta adeguata alla gravità della
condotta posta in essere dallo lori, che aveva organizzato e realizzato un
traffico di false fatture per un importo di certo rilevante;

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di evadere le imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto, aveva omesso di

-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle

Così deciso in

26/9/2014.

Ammende della somma di euro 1.000,00.

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