Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40570 del 26/09/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40570 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CALCE RAIMONDO N. IL 02/08/1976
avverso la sentenza n. 3916/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
28/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
Data Udienza: 26/09/2014
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Genova ha
confermato il decisum di prime cure, con il quale Raimondo Calce era
stato riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 81 cod.pen. e 2 L.
638/83, perché, quale titolare della ditta AMLETO, aveva omesso di
retribuzioni dei propri lavoratori dipendenti, in relazione al periodo da
gennaio a settembre 2007, per un complessivo ammontare di euro
2.838,00; con condanna del prevenuto alla pena, condizionalmente
sospesa, di mesi 3 di reclusione ed euro 200,00 di multa;
– che il Calce, personalmente, ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo la insussistenza del reato ascrittogli, in quanto non risulta
provata la corresponsione delle retribuzioni alle maestranze della ditta
Amleto;
– che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta
concretizzazione del reato rubricato e alla ascrivibilità di esso in capo
all’imputato;
-che la Corte di merito, attraverso una compiuta disamina delle
emergenze istruttorie, è pervenuta alla conferma del giudizio di
colpevolezza del Calce, già espresso dal Tribunale, evidenziando come i
prospetti redatti dall’ente previdenziale, acquisiti in atti, siano stati
redatti in base ai modelli DM10, trasmessi al predetto ente dallo stesso
prevenuto: orbene, la prova della effettiva corresponsione delle
retribuzioni nel processo per la imputazione del delitto di omesso
versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, può essere tratta
dai modelli DM10, sempre che non risultino elementi contrari ( ex multis
Cass. 2/12/2009, n. 46451 ); circostanza, quest’ultima, non ravvisabile
nella specie;
versare all’INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali, operate sulle
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Così deciso in Roma il 26/9/2014.
Ammende della somma di euro 1.000,00.