Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40569 del 26/09/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 40569 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HAZA SAMILE (ALIAS) N. IL 30/12/1974
avverso la sentenza n. 365/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
18/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 26/09/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Genova ha
confermato il decisum di prime cure, con il quale Samile Haza era stato
riconosciuto responsabile del reato di cui all’art. 349 cod.pen. e

-che la difesa dell’Haza ha proposto ricorso per cassazione, eccependo
l’erronea applicazione dell’art. 349 cod.pen.;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta
concretizzazione del reato rubricato e alla ascrivibilità di esso in capo al
prevenuto;
-che la Corte distrettuale, dopo avere richiamato le risultanze istruttorie,
dalle quali è emerso che l’imputato fu sorpreso dal sottoufficiale della
Capitaneria di Porto, Francesco Santoriello, preposto alla vigilanza,
nell’atto di uscire dall’edificio denominato Hnbique, sottoposto a
sequestro, ha evidenziato, a giusta ragione, come tale condotta abbia
cristallizzato la violazione del disposto di cui all’art. 349 cod.pen.: infatti,
la condotta costitutiva del delitto in questione non è solo quella,
materiale, consistente nella rottura o manomissione del sigillo, ma anche
quella diretta a disporre del bene in contrasto con il vincolo di
indisponibilità di cui il sigillo è il segno visibile ( ex multis Cass. 5/7/2007
n. 34151);
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

iL

condannato alla pena ritenuta di giustizia;

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000.

Così deciso in Roma il 26/9/2014.

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