Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40568 del 26/09/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 40568 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAMBOLO LUCIANO N. IL 03/05/1959
avverso la sentenza n. 1814/2011 TRIBUNALE di FROSINONE, del
04/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 26/09/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata il Tribunale di Frosinone ha
dichiarato Luciano Mambolo responsabile dei reati di cui agli artt. 96 e
138 L. 81/08 e lo ha condannato alla pena di euro 5.000,00 di ammenda;
-che la difesa del Mambolo avverso detta decisione ha proposto appello,
eccependo la mancanza di prova della responsabilità dell’imputato per i
fatti allo stesso contestati; peraltro, il Tribunale avrebbe dovuto rendere
una pronuncia assolutoria perché il fatto non costituisce reato;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta
concretizzazione delle violazioni rubricate e alla ascrivibilità di esse in
capo al prevenuto;
-che il giudice di merito è pervenuto ad affermare la colpevolezza del
Mambolo a seguito di una compiuta disamina di tutti gli elementi
costituenti il compendio probatorio, rilevando, inoltre, come il prevenuto,
ammesso alla oblazione, ha preferito non pagare il dovuto, per cui è
evidente che le contravvenzioni contestate non si sono estinte;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Rom

il 26/9/2014.

qualificato ex art. 568 co. 5 cod.proc.pen. ricorso per cassazione,

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