Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40566 del 26/09/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 40566 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCARTOZZI PIO N. IL 21/12/1953
avverso la sentenza n. 2616/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
14/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 26/09/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Ancona ha
confermato il decisum di prime cure, con il quale Pio Scartozzi era stato
ritenuto responsabile del reato di omesso versamento all’INPS delle
lavoratori dipendenti, ex art. 2 L. 638/83 e condannato alla pena ritenuta
di giustizia;
-che la difesa dello Scartozzi ha proposto ricorso per cassazione,
contestando la sussistenza del reato rubricato e la mancanza di prova
della responsabilità dell’imputato;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta
concretizzazione del reato contestato e alla ascrivibilità di esso in capo al
prevenuto;
-che i motivi di annullamento si palesano del tutto destituiti di
fondamento, perché in aperto contrasto con lo spettro probatorio,
chiaramente delineatosi a seguito della istruttoria dibattimentale,
confermativo del teorema accusatorio: come evidenziato dalla Corte
distrettuale risulta dimostrato dai modelli DM10, trasmessi dal datore di
lavoro all’ente previdenziale, che nel periodo in questione lo Scartozzi
aveva corrisposto il dovuto alle maestranze, senza, però ottemperare
all’obbligo dettato dalla normativa previdenziale;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

ritenute previdenziali ed assistenziali, operate sulle retribuzioni dei propri

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.

Così deciso in Rom il 26/9/2014.

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