Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40563 del 26/09/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40563 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BIANCO SALVATORE N. IL 15/06/1972
avverso la sentenza n. 12951/2008 TRIBUNALE di NAPOLI, del
25/03/2009
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
Data Udienza: 26/09/2014
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Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata il Tribunale di Napoli ha
riconosciuto Salvatore Bianco responsabile del reato di cui all’art. 1161
R.d. 327/42 e lo ha condannato alla pena di euro 500,00 di ammenda;
-che la difesa del prevenuto avverso detta decisione ha proposto appello,
-che il predetto atto di gravame è stato sottoscritto esclusivamente dal
difensore di fiducia del Bianco, avv. Vincenzo Carrano, il quale al
momento del deposito del predetto atto di impugnazione, in data
15/5/2009, non era abilitato ad esercitare il patrocinio innanzi le
Giurisdizioni Superiori, essendosi iscritto nel relativo Albo solo in data
28/11/2012;
-che, conseguentemente, il ricorso non può trovare ingresso, ex art. 613
co. 1 cod.proc.pen., visto che il requisito della iscrizione all’Albo speciale
deve sussistere al momento della presentazione dell’atto ( ex multis Cass.
2/4/2007, in p.o. c. Bragato );
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 26/9/2014.
qualificato ex art. 568 co. 5 cod.proc.pen. come ricorso per cassazione;