Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40562 del 26/09/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40562 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IURA RAFAEL N. IL 25/06/1987
avverso la sentenza n. 651/2013 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
18/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
Data Udienza: 26/09/2014
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Trieste ha
confermato il decisum di prime cure, reso a seguito di rito abbreviato, con
il quale Rafael lura era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli
artt. 110 cod.pen., 291 bis e 291 ter co. 2 lett. b), d.P:R. 43/73, per avere,
dello Stato e trasportato, occultato all’interno di un furgone, kg. 343,800
di tabacco lavorato estero; con condanna dell’imputato alla pena ritenuta
di giustizia;
-che la difesa del lura ha proposto ricorso per cassazione, contestando la
sussistenza della aggravante di cui all’art. 291 ter co. 2 lett. b), d.P.R.
43/73; nonché l’immotivato diniego di concessione delle attenuanti
generiche in giudizio di prevalenza sulla predetta aggravante;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, il quale ha dato esaustivo e
puntuale riscontro a tutte le censure sollevate con l’atto di appello;
-che doglianze, formulate in ricorso non possono trovare ingresso per due
ordini di motivi:
-in primis, perchè non specifiche, in quanto ripetitive delle identiche
ragioni già esaminate dal giudice censurato e dallo stesso rigettate ( ex
multis Cass. 11/10/2004, n. 39598);
-secondariamente, perché ad avviso della Corte distrettuale, a giusta
ragione, è pienamente configurabile l’aggravante contestata, integrata
non solo da una condotta in atto, ma anche da condizioni che,
potenzialmente, possano frapporre remore agli organi di Polizia ( Cass.
30/6/1999, n. 10510 ); come nella specie.
in concorso con altri giudicati separatamente, introdotto nel territorio
- di poi, in relazione, alla concessione del beneficio ex art. 62 bis cod.pen.
in giudizio di prevalenza sulla predetta aggravante, secondo il giudice di
merito osta a ciò la gravità della condotta posta in essere dall’imputato
nell’ambito di una non certo embrionale organizzazione criminale;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 26/9/2014.
P. Q. M.