Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40561 del 26/09/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 40561 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VATTIATA GIUSEPPE N. IL 06/08/1960
avverso la sentenza n. 3015/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 19/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 26/09/2014

Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Palermo ha
confermato il decisum di prime cure, con il quale Giuseppe Vattiata era
stato riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv cod.pen. e
2 L. 638/83, perché, quale titolare della ditta COSIL, aveva omesso di
retribuzioni dei propri dipendenti, relativamente ai mesi di dicembre
2006, gennaio, aprile, giugno e luglio 2007, per un importo complessivo di
euro 437,00; con condanna dell’imputato alla pena ritenuta di giustizia;
– che la difesa del Vattiata ha proposto ricorso per cassazione, eccependo
la insussistenza del reato ascritto all’imputato, non essendo stata provata
la volontaria sottrazione dello stesso all’obbligo di versamento dei
contributi; nonché l’ingiustificato diniego della attenuante ex art. 62 co. 4
cod.pen.;
– che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta
concretizzazione del reato in contestazione e alla ascrivibilità di esso in
capo al prevenuto;
– che la Corte territoriale è pervenuta alla conferma del giudizio di
colpevolezza del Vattiata, già espresso dal Tribunale, a seguito di una
rinnovata, compiuta disamina degli elementi costituenti la piattaforma
probatoria: la raccomandata con la quale l’ente previdenziale ha
comunicato all’imputato la posizione contributiva, con diffida alla
regolarizzazione, è stata ritualmente inoltrata presso la residenza e la
sede aziendale dell’interessato, il quale non ne ha curato il ritiro presso
l’ufficio postale; così che il plico è stato rimesso al mittente per compiuta
giacenza, per cui il Vattiata non può dolersi di non avere ritirato la detta
missiva;

versare all’INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali, operate sulle

-che la Corte distrettuale ha fornito esaustiva giustificazione a sostegno
del diniego della invocata attenuante ex art. 62 co. 4 cod.pen., rilevando
come la condotta posta in essere dal prevenuto non possa considerarsi
marginale avendo lo stesso violato i propri doveri contributivi per sei
mensilità, con danno significativo per i propri dipendenti e per la

-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 26/9/2014.

collettività sociale;

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