Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40560 del 26/09/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 40560 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALESSANDRA ANTONIO N. IL 24/11/1965
avverso la sentenza n. 2295/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 17/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 26/09/2014

Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Palermo, in
parziale riforma del decisum di prime cure, con il quale Antonio
Alessandra era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81
cod.pen. e 2 L. 638/83, perché, quale titolare della ditta DI.ALE.MA . di
ed assistenziali, operate sulle retribuzioni dei propri dipendenti, per il
periodo da ottobre 2005 a febbraio 2007, ha dichiarato non doversi
procedere nei confronti dell’imputato per la violazione commessa
relativamente all’ottobre 2005, perché estinta per prescrizione,
rideterminando la pena per le ulteriori omissioni in mesi 3, giorni 10 di
reclusione ed euro 450,00 di multa, con conferma nel resto;
-che la difesa dell’Alessandra ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo la insussistenza dei requisiti, soggettivi ed oggettivi, del reato
rubricato; nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 62 bis cod.pen.
in relazione all’art. 133 cod.pen.;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta
concretizzazione del delitto in contestazione e alla ascrivibilità di esso in
capo al prevenuto;
-che la Corte distrettuale, a giusta ragione, ha evidenziato come la stessa
denuncia presentata dal datore di lavoro, attraverso i modelli DM10,
costituisca prova della corresponsione delle retribuzioni da parte del
prevenuto ai propri dipendenti;
-che del tutto destituita di fondamento si palesa l’ulteriore censura,
attinente all’ingiustificato diniego delle attenuanti generiche, in quanto il
giudice censurato ha rilevato l’assenza di elementi favorevoli alla
concessione dell’invocato beneficio, considerando come, di contro, il

4.

Alessandra A., aveva omesso di versare all’INPS le ritenute previdenziali

ripetersi delle condotte omissive, da parte dell’Alessandra, rappresenti
elemento ostativo alla applicazione dell’art. 62 bis cod.pen.;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

P. Q. M.

delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 26/9/2014.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

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