Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4056 del 16/12/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4056 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NASTASI EMANUELE N. IL 04/02/1956
avverso la sentenza n. 1819/2013 GIP TRIBUNALE di
CALTANISSETTA, del 04/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 16/12/2014
R.G. 9836/2014
Considerato che:
Nastasi Emanuele ricorre avverso la sentenza del giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Caltanissetta del 4/11/2013, con la quale,
sull’accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è stata applicata nei suoi
confronti la pena di mesi quattro di reclusione da applicare in continuazione con
la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta
del 18/12/2006 irrevocabile il 21/2/2007, chiedendone l’annullamento ai sensi
della motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.
Deve al riguardo rilevarsi che: <
250902); nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata, non si
ravvisa alcuna causa di proscioglimento o di non punibilità rilevante ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen., facendosi espresso riferimento agli atti contenuti
nel fascicolo del P.M..
Uniformandosi all’orientamento, espresso dalla citata massima, che il
Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C
.5620, PO
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C ( • 5 tZG)
ammende.
Roma, 16 dicembre 2014
in favore della Cassa delle
dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; deduce la carenza e l’illogicità