Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40559 del 26/09/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40559 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MEGNA FRANCESCO N. IL 20/11/1950
MARCHIONE ROSALIA N. IL 28/07/1950
avverso la sentenza n. 4011/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 15/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
Data Udienza: 26/09/2014
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Palermo, in
parziale riforma del decisum di prime cure, con il quale Francesco Megna
e Rosalia Marchione erano stati dichiarati responsabili dei reati di cui agli
normativa sulle edificazioni in c.a., ha ridotto la pena inflitta agli imputati
a mesi 5 di arresto ed euro 24.000,00 di ammenda ciascuno, con
conferma nel resto;
-che la difesa dei prevenuti ha proposto ricorso per cassazione,
contestando la mancata revoca della subordinazione al beneficio ex art.
163 cod.pen. alla demolizione delle opere abusive realizzate;
– che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente;
– che la censura sollevata con il motivo di annullamento non può trovare
ingresso perché non specifica, in quanto ripetitiva, sic et simpliciter, delle
stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice censurato
(ex multis Cass. 11/10/2004, n. 39598): ad avviso della Corte territoriale il
relativo motivo di appello non è meritevole di accoglimento in difetto di
prova certa della avvenuta rimessione in pristino dello stato dei luoghi da
parte degli imputati; questione, questa, peraltro, risolvibile in sede
esecutiva.
– che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa
delle Ammende della somma di euro 1.000,00.
artt. 44 lett. c), d.P.R. 380/01, 181 d.Lvo 42/04 e di violazioni alla
Così deciso in Roma il 26/9/2014.