Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40559 del 26/09/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 40559 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MEGNA FRANCESCO N. IL 20/11/1950
MARCHIONE ROSALIA N. IL 28/07/1950
avverso la sentenza n. 4011/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 15/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 26/09/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Palermo, in
parziale riforma del decisum di prime cure, con il quale Francesco Megna
e Rosalia Marchione erano stati dichiarati responsabili dei reati di cui agli
normativa sulle edificazioni in c.a., ha ridotto la pena inflitta agli imputati
a mesi 5 di arresto ed euro 24.000,00 di ammenda ciascuno, con
conferma nel resto;
-che la difesa dei prevenuti ha proposto ricorso per cassazione,
contestando la mancata revoca della subordinazione al beneficio ex art.
163 cod.pen. alla demolizione delle opere abusive realizzate;
– che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente;
– che la censura sollevata con il motivo di annullamento non può trovare
ingresso perché non specifica, in quanto ripetitiva, sic et simpliciter, delle
stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice censurato
(ex multis Cass. 11/10/2004, n. 39598): ad avviso della Corte territoriale il
relativo motivo di appello non è meritevole di accoglimento in difetto di
prova certa della avvenuta rimessione in pristino dello stato dei luoghi da
parte degli imputati; questione, questa, peraltro, risolvibile in sede
esecutiva.
– che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa
delle Ammende della somma di euro 1.000,00.

artt. 44 lett. c), d.P.R. 380/01, 181 d.Lvo 42/04 e di violazioni alla

Così deciso in Roma il 26/9/2014.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA