Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40557 del 26/09/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 40557 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MEROLLA MARIO N. IL 12/04/1943
avverso la sentenza n. 8280/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di NA LI, del 12/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta I 1 Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 26/09/2014

Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata il Gip presso il Tribunale di Napoli, su concorde richiesta
delle parti, ha applicato la pena, condizionalmente sospesa, di mesi 11 di reclusione a carico di
Mario Merolla, imputato del reato di cui all’art. 8 d.Lvo 74/2000;
-che la difesa del Merolla ha proposto ricorso per cassazione, contestando la mancanza di

cod.pen.;
-che le censure mossa con il primo motivo di annullamento risulta inammissibile perché attiene al
merito delle valutazioni fattuali sottese al prestato consenso che, essendo frutto del potere
dispositivo delle parti, ratificato dal giudice, non può più essere rimesso in discussione mediante
ricorso per cassazione, fatte salve le questioni relative alla applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen.
o rilevabili in ogni stato e grado del giudizio, ovvero invalidità afferenti la corretta instaurazione del
rito speciale;
-che, peraltro, il decidente ha compiutamente richiamato le emergenze istruttorie comprovanti la
fondatezza delle accuse mosse al prevenuto, in relazione alla condotta criminosa da esso posta in
essere;
-che non può trovare ingresso la seconda censura sollevata, in quanto la difesa si limita a denunciare
la violazione degli artt. 163 e 164 co.pen., senza dedurre alcunchè a sostegno della doglianza;
– che va dichiarata l’inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al
versamento della somma di euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 26/9/2014.
Il Consiglier/estr

1

Il P dente

motivazione in ordine alla responsabilità del prevenuto e la inosservanza degli artt. 163 e 164

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