Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40554 del 26/09/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 40554 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAMPOBASSO AUGUSTO N. IL 03/12/1952
avverso la sentenza n. 1104/2012 TRIBUNALE di LECCE, del
28/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 26/09/2014

Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata, il Tribunale di Lecce, su concorde richiesta delle parti, ha
applicato la pena di mesi 8 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa a carico di Augusto
Campobasso, imputato del reato di cui all’art. 171 ter lett. d), L. 633/41, per evere posto in
commercio o comunque detenuto per la vendita n. 660 CD abusivamente duplicati;

dell’art. 129 cod.proc.pen. e il vizio di mancanza di motivazione, in viollazione dell’art. 125
cod.proc.pen.;

-che secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, nell’ipotesi di applicazione
della pena sull’accordo delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è inammissibile l’impugnazione
diretta a contestare la sussistenza del fatto, la sua soggettiva attribuzione, i termini fattuali
dell’imputazione, l’entità della pena applicata o le modalità della sua determinazione (Cass.
21.11.1997, P.M. in proc. Autiero; sez. un. 3.12.1999, Fraccari); né può riconoscersi alla parte un
concreto interesse a dedurre su tali punti la mancanza o l’insufficienza della motivazione, dal
momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia (cass.
1.12.1993, Vitolano);

-che, di poi, l’obbligo della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, co. 3,
cod.proc.pen. per tutte le sentenze, opera anche rispetto a quelle di applicazione della pena su
richiesta delle parti. Tuttavia, in tal caso, esso non può non essere conformato alla particolare natura
giuridica della sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il
compito del giudice ad una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti, lo
sviluppo delle linee argomentative della decisione, è necessariamente correlato alla esistenza
dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti in
imputazione.
Ne consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 129
cod.proc.pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli
atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause
di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione
consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge

-che la difesa del prevenuto ha proposto ricorso per cassazione, eccependo l’errata applicazione

e chwe non ricorrono le condizioni di una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.
(ex multis Cass. S.U.18/10/1995, n. 10372); come nella specie;

– che va dichiarata l’inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge;
P. Q. M.

versamento della somma di euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato
Il Consigliere

a di consiglio il 26/9/2014.
Il I1Ì esidente

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al

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