Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40552 del 26/09/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 40552 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
POLVERINO CARLO N. IL 25/02/1934
avverso la sentenza n. 3664/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
27/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 26/09/2014

Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Napoli ha
confermato il decisum di prime cure, con il quale Carlo Polverino era stato
riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 44 lett. c), 93 e 95,
d.P.R. 380/01, e 181 d.Lvo 42/04, con condanna del prevenuto alla pena

-che la difesa ha inoltrato in atti memoria, specificando ulteriormente il
motivo di annullamento;
-che la difesa del Polverino ha proposto ricorso per cassazione,
contestando la inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 81 cod.pen.
in riferimento alla mancata applicazione del vincolo della continuazione
tra i fatti di cui al presente procedimento e quelli già giudicati con
sentenza del Pretore di Marano di Napoli in data 17/6/1993;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta sussistenza
dei reati rubricati, alla ascrivibilità di essi in capo al prevenuto e, in
particolare, al rigetto della richiesta di applicazione dell’istituto della
continuazione tra i fatti in questione e quelli oggetto di sentenza, resa dal
Pretore di Marano, il 17/6/1983: sul punto, a giusta ragione, il giudice di
merito evidenzia la diversità dei manufatti, la temporalità di realizzazione
degli stessi, il primo edificato nel 1991, mentre il capannone oggetto del
presente giudizio nel 2008; elementi, questi, che non consentono di
ravvisare l’unità del disegno criminoso, richiesta per l’applicazione
dell’art. 81 cod.pen.;
-che, peraltro, la censura non può trovare ingresso, perché non specifica,
in quanto sorretta, sic et simpliciter, dalle medesime ragioni già
esaminate e rigettata dal giudice censurato ( ex multis Cass. 11/10/2004,
39598);

ritenuta di giustizia e ordine di demolizione dell’opera abusiva;

-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 26/9/2014.

delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle

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