Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40551 del 26/09/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 40551 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SALVADORI PAOLO N. IL 26/12/1967
avverso la sentenza n. 1897/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
03/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 26/09/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Firenze, in
parziale riforma del decisum di prime cure, con il quale Paolo Salvadori
era stato riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 81, co. 2,
cod.pen., e 2 L. 638/83, per avere omesso di versare all’INPS le ritenute
dipendenti nel periodo da gennaio 2005 all’aprile 2006, per un importo
complessivo di euro 11.154,00, ha dichiarato non doversi procedere nei
confronti dell’imputato per le violazioni commesse fino al novembre
2005, perché estinte per prescrizione; ha rideterminato la pena per le
residue violazioni in mesi 1 di reclusione ed euro 220,00 di multa, con
conferma nel resto;
-che la difesa del Salvadori ha proposto ricorso per cassazione, eccependo
l’errore commesso dalla Corte distrettuale nel non avere dichiarato
prescritta anche la omissione relativa al dicembre 2005;
-che il motivo di annullamento è del tutto destituito di fondamento, in
quanto l’omesso versamento per il dicembre 2005 ha visto spirare il
relativo termine prescrizionale, di anni 7 e mesi 6, con dies a quo al
16/1/2006, tenendo conto della sospensione di tre mesi ex art. 2, co. 1
quater, L. 638/83, in data 16/10/2013, cioè successivamente alla gravata
decisione, resa il 3/10/2013;
-che la manifesta infondatezza dei motivi non consentendo la costituzione
di un compiuto rapporto di impugnazione, preclude di rilevare e
dichiarare la sussistenza di cause di non punibilità, ex art. 129
cod.proc.pen. ( Cass. S.U. 22/11/2000, De Luca );
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

previdenziali ed assistenziali, operate sulle retribuzioni dei propri

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.

Così deciso in Roma il 26/9/2014.

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