Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40550 del 26/09/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40550 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PRIVITERA NICOLO’ N. IL 01/10/1952
BONACCORSI MARIA N. IL 11/10/1951
avverso la sentenza n. 167/2009 TR1B.SEZ.DIST. di PATERNO’, del
13/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
Data Udienza: 26/09/2014
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata il Tribunale di Catania, sezione
distaccata di Paternò, su concorde richiesta delle parti, ha applicato la
pena di euro 500,00 di ammenda ciascuno a carico di Nicolò Santo
Privitera e Maria Bonaccorsi, imputati dei reati di cui agli artt. 36 L.
concessione ad entrambi dei doppi benefici di legge e ordine di
demolizione del manufatto abusivamente realizzato;
-che la difesa dei prevenuti ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo l’erronea applicazione dell’art. 31 co. 9 d.P.R. 380/01 in
relazione all’art. 44 lett. b) stesso decreto; nonché il vizio di motivazione
in relazione alla mancata valutazione della parziale rimessione in pristino
dell’abuso edilizio;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente;
-che l’ordine di demolizione deve essere emesso anche nei casi di
applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 cod.proc.pen.,
qualora ne ricorrano i presupposti ( ex multis Cass. 3/7/2000, n. 7617 );
presupposti, con netta evidenza ravvisabili nel caso di specie, vista l’entità
delle opere illecitamente realizzate;
-che il secondo motivo di annullamento è del tutto inconferente, in
quanto la parziale rimessione in pristino non può incidere sulla necessità
della eliminazione dell’abuso e, quindi, delle conseguenze dannose del
reato;
-che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con le conseguenze di legge;
R.Siciliana n. 71/1978, 44 lett. b), 93, 94 e 95 d.P.R. 380/01; con
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa
delle Ammende della somma di euro 1.500,00.
Così deciso in Roma il 26/9/2014.