Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4055 del 12/12/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4055 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: IANNELLO EMILIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BENOCCI MARIO N. IL 31/05/1969
avverso la sentenza n. 4119/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
11/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FkaNCESea SALZAW O
che ha concluso per d
o o/…< ,0,..04.0 • Data Udienza: 12/12/2013 Ritenuto in fatto
1. Con sentenza emessa in data 11/01/2012 la Corte d'Appello di Firenze, in
riforma della sentenza assolutoria di primo grado, riconosceva Benocci Mario
colpevole del reato p. e p. dagli artt. 110 e 73, commi 1 e 1 bis d.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, a lui contestato, per aver acquistato e trasportato dalla Campania
in Grosseto e comunque detenuto illecitamente, in concorso con Ulivelli Andrea,
n. 37 capsule per complessivi g. 36,97 di sostanza stupefacente di tipo eroina 22,24% per il 6 - MAM, equivalente a mg. 4699 di principio attivo puro, senza
l'autorizzazione di cui all'art. 17 e al di fuori dei casi di cui all'art. 75 d.P.R.
309/90, condannandolo alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 18.000 di multa
(fatto accertato in Grosseto il 16 marzo 2010).
A fondamento di tale decisione la corte territoriale rilevava che, pur in
assenza di dichiarazioni ammissive dell'imputato, di chiamata in correità da parte
del coimputato o di elementi di prova storica riferibili in via diretta al contributo
causale apportato dal Benocci all'illecito, nondimeno le dichiarazioni
contraddittorie rese dallo stesso circa l'iniziativa del viaggio e, comunque, la
mancata indicazione di una sua qualsivoglia plausibile motivazione, in una con
l'ammessa consapevolezza degli obiettivi perseguiti dall'Ulivelli e con essa dei
rischi impliciti nella condotta, giustificavano il convincimento «che l'imputato abbia accompagnato l'Ulivelli proprio in funzione della condotta illecita oggetto di
procedimento: con ciò stesso apportando alla sua attuazione un contributo
causale costitutivo del contestato concorso nel reato»: quanto meno sotto l'aspetto di una agevolazione dell'altrui condotta. Ciò anche considerando il
riferito finanziamento del viaggio, anche per il Benocci, da parte dell'Ulivelli,
nonostante le sue non floride condizioni economiche e la scelta processuale di
quest'ultimo di avvalersi della facoltà di non rispondere, «pur avendo agio, con le sue risposte, di tentare una attenuazione dei profili di responsabilità a lui
ascrivibili».
2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione, per mezzo del
proprio difensore, Mario Benocci sulla base di due motivi.
Con il primo deduce violazione dell'art. 110 cod. pen..
Richiamata in premessa la distinzione giurisprudenziale tra connivenza non
punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto (da individuarsi nel
fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento
meramente passivo, privo cioè di qualsivoglia efficacia causale, il secondo
richiede, invece, un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - mista a 6 - MAM con percentuale media di purezza del 19,39 % per l'eroina e del all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino la detenzione,
l'occultamento ed il controllo della droga, assicurando all'altro concorrente,
anche implicitamente, una collaborazione sulla quale questi può contare: Sez. 4,
n. 4948 del 22/01/2010, Porcheddu, Rv. 246649) e rammentato che tale
distinzione ha condotto, nel richiamato precedente, questa sezione ad annullare
senza rinvio la sentenza di condanna dell'imputato, in difetto di elementi
concreti per fondare il suo concorso nell'altrui illecita detenzione di droga,
desunto dai giudici di merito dal solo fatto che l'imputato viaggiasse, in qualità rileva il ricorrente che, nel caso di specie, in difetto di prova che egli sia stato
materialmente presente all'acquisto o che abbia contribuito ad occultare, in
tutto o in parte, la sostanza stupefacente acquistata o che abbia finanziato il
viaggio e/o l'acquisto dello stupefacente, la sola mancanza di valide
giustificazioni del viaggio (che comunque, assume, possono essere rappresentate
dall'intento di acquistare a sua volta, in quanto tossicodipendente, sostanza
stupefacente per uso personale, immediatamente consumata) non può bastare a
fondare il convincimento della realizzazione di un contributo causale alla
condotta criminosa altrui. 3. Con il secondo motivo deduce vizio di illogicità della motivazione per aver
la corte territoriale inteso desumere prova della partecipazione da un fatto
meramente negativo (la circostanza che il Benocci non avrebbe in qualche modo
"giustificato" la propria presenza in compagnia dell'Ulivelli) o addirittura dalle
scelte processuali altrui (quella dell'Ulivelli di avvalersi della facoltà di non
rispondere). Considerato in diritto 4. Entrambi i motivi di ricorso, congiuntamente esaminabili, sono fondati.
Com'è noto, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato
va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un
comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla
realizzazione del reato, nel concorso di persona punibile è richiesto, invece, un
contributo partecipativo - morale o materiale - alla condotta criminosa altrui,
caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un
contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito (Sez. 6, n. 14606 del
18/02/2010, lemma, Rv. 247127) assicurando all'altro concorrente, anche
implicitamente, una collaborazione sulla quale questi può contare (cfr. Sez. 6, n.
n. 49764 del 11/11/2009, Hammani, non mass.).
3 di passeggero, a bordo di una autovettura sulla quale era nascosta la droga, Il concorso ex art. 110 cod. pen. esige infatti un contributo causale in
termini, sia pur minimi, di facilitazione della condotta delittuosa, mentre la
semplice conoscenza o anche l'adesione morale, l'assistenza inerte e senza
iniziative a tale condotta non realizzano la fattispecie concorsuale (v. ex plurimis
sez. 4, n. 3924 del 05/02/1998, Brescia, Rv 210638; Sez. 6, n. 9930 del
03/06/1994, Campostrini, Rv. 199162; Sez. 6, n. 11383 del 20/10/1994,
Bonaffini, Rv. 199634; Sez. 5, n. 2 del 22/11/1994 - dep. 04/01/1995, Sbrana,
Rv. 200310). giurisprudenza di questa Corte suprema - spesso con riferimento al caso del
coniuge o convivente, che però non presenta profili tali da non consentire di
desumerne affermazioni applicabili anche al caso in esame - ha costantemente
escluso il concorso ex art. 110 cod. pen. in ipotesi di semplice comportamento
negativo di chi assiste passivamente alla perpetrazione del reato e non ne
impedisce ed ostacola in vario modo la esecuzione, dato che non sussiste in tal
caso un obbligo giuridico (art. 40 comma 2 cod. pen.) di impedire l'evento (cfr.
Sez. 6, n. 12725 del 22 dicembre 1994, Riggio, Rv. 199894).
Ne consegue che il solo comportamento omissivo, di mancata opposizione
alla detenzione di droga da parte di "altri" non costituisce segno univoco di
partecipazione morale; ferma restando la regola che, ai fini della configurazione
del concorso nel reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, è
necessario e sufficiente che taluno partecipi all'altrui attività criminosa con la
semplice volontà di adesione, che può manifestarsi in forme di agevolazione della
detenzione anche solo assicurando al correo una relativa sicurezza, consistente
nella consapevolezza dell'agente di apportare un contributo causale alla condotta
altrui, già in atto ovvero nella disponibilità, anche implicitamente manifestata, di
addurre, in caso di bisogno e di necessità, comunque una propria attiva
collaborazione, per cui l'aiuto che in seguito dovesse essere prestato viene a
rientrare nella fattispecie del concorso di persona nel reato e non del
favoreggiamento (Sez. 4, n. 4243 del 22/04/1997, Contaldo, Rv. 207799).
Non ignora questo collegio che, per altrettanto pacifico indirizzo, il concorso
è parimenti configurabile anche in ragione della semplice presenza, purché non
meramente casuale, sul luogo dell'esecuzione del reato, quando essa sia servita
a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o un maggior senso di sicurezza
nella propria condotta (v. Sez. 6, n. 1108 del 4/12/1996 - dep. 06/02/1997,
Famiano, Rv. 206785).
È quest'ultima situazione che, a ben vedere, presenta i maggiori problemi di
inquadramento, potendo non palesarsi con facilità quando la "presenza" sul
luogo del reato possa presentare le caratteristiche del contributo penalmente
4 Più precisamente, in tema di detenzione illecita di sostanza stupefacente, la rilevante sotto il profilo dello stimolo o anche solo della maggiore sicurezza
all'azione dell'autore materiale.
Certo è, però, che la circostanza che il contributo causale del concorrente
morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della
condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto,
agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito
criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione
per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime affatto il partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto
quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le
attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere
l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod.
pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi
nella realtà (cfr. Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101). 5. Nel caso di specie il giudice di merito non ha fatto corretta ed integrale
applicazione dei principi suindicati.
A ben vedere, infatti, a supporto della affermata responsabilità concorsuale
è indicato il mero fatto dell'aver il Benocci accompagnato il coimputato nel
viaggio in treno da questi intrapreso per l'acquisto di sostanza stupefacente,
unito alla consapevolezza del primo dei motivi che spingevano il compagno al
viaggio.
Si tratta però di elemento che, specie alla luce dei suindicati criteri, si
appalesa inidoneo a superare la detta linea di discrimine tra connivenza e
concorso, in assenza di dimostrate e spiegate circostanze da cui possa desumersi
anche la realizzazione di un contributo positivo, anche solo di tipo morale,
diretto ed effettivamente idoneo ad agevolare o anche solo a rafforzare il
proposito criminoso del compagno di viaggio.
Le contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni inizialmente rese dall'imputato
circa l'iniziativa del viaggio (una prima volta riferita a sé stesso: sarebbe stato
cioè l'odierno ricorrente a chiedere all'Ulivelli di accompagnarlo a fare un viaggio;
una seconda volta invece attribuita all'Ulivelli, al quale egli avrebbe chiesto di
poterlo accompagnare una volta appreso che lo stesso era in procinto di partire
da Grosseto per comperare stupefacente), rappresentano al più ragione di
sospetto, troppo debole però - in quanto aperta a varie possibili interpretazioni,
non ultima quella della riferibilità del narrato a diverse fasi della programmazione
del viaggio - per poterne inferire la prova di un consapevole ed oggettivamente
apprezzabile contributo partecipativo nella condotta criminosa altrui.
5 giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una "reale" Analogamente deve dirsi della circostanza, riferita dal coimputato, secondo
cui sarebbe stato questi a finanziare il viaggio anche al Benocci. Anche in tal
caso costituisce niente più che frutto di sospetto non suffragato da oggettivi
elementi di prova, l'illazione che tale finanziamento postulasse un corrispettivo
da parte del Benocci riferibile alla materiale attuazione del progetto criminoso,
corrispettivo che comunque rimane incerto e non provato nella sua effettiva
consistenza ed efficacia rispetto al progetto criminoso.
Tanto meno può rappresentare positivo elemento di prova la mera (tale non essendo stata ritenuta la mera riferita volontà di "fare una gita"), né la
scelta processuale del coimputato di avvalersi della facoltà di non rispondere, di
per sé ovviamente neutra e non utilizzabile quale argomento di prova tanto
meno a sfavore di altro imputato. 6. In assenza di altri ipotizzabili elementi di prova non valutati dal giudice di
merito, si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata, come da dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non aver l'imputato
commesso il fatto.
Così deciso il 12/12/2013 circostanza della mancanza di una «credibile» spiegazione alternativa del viaggio