Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40545 del 26/09/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 40545 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LONGO GIULIO N. IL 08/02/1958
avverso la sentenza n. 7/2012 TRIB.SEZ.DIST. di PALMANOVA, del
19/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 26/09/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata il Tribunale di Udine, sezione
distaccata di Palmanova, ha riconosciuto Giulio Longo responsabile dei
reati di cui agli artt. 137 d.Lvo 152/06 e 650 cod.pen., perché, quale
titolare dell’impianto di autolavaggio alla ditta Longo Giulio, aveva
provenienti da detta attività nella condotta fognaria, senza osservare
l’ordinanza sindacale n. 23 del 7/3/2008, con la quale si ingiungeva la
sospensione dello scarico medesimo; con condanna dell’imputato alla
pena di euro 3.500,00 di ammenda;
-che la difesa del Longo ha proposto ricorso per cassazione, contestando
la sussistenza del reato ex art 137 citato decreto, difettando i presupposti
previsti dalla norma incriminatrice; conseguente, è la insussistenza del
reato ex art. 650 cod.pen.; eccessività della pena ed ingiustificato diniego
delle circostanze attenuanti generiche;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta
concretizzazione degli illeciti rubricati e alla ascrivibilità di essi in capo al
prevenuto;
-che il giudice di merito è pervenuto ad affermare la colpevolezza del
Longo a seguito di una compiuta ed esaustiva disamina degli elementi
costituenti la piattaforma probatoria, puntualmente richiamati
(deposizioni testi Berninc, Burba, Cosentino, Barbaresco; ordinanza
sindacale n. 23 del 7/3/2008 ), tutti confermativi del teorema accusatorio;
-che lo scarico senza autorizzazione, in pubblica fognatura, di reflui
provenienti da un impianto di autolavaggio rende configurabile il reato di
cui all’art. 137 d.lvo 152/06 a carico del gestore dell’impianto, atteso che
su quest’ultimo grava l’onere di controllare che l’impianto medesimo sia

effettuato, in difetto di autorizzazione, lo scarico delle acque reflue

dotato di autorizzazione, configurando tale titolo il presupposto della
legittimità della stessa gestione ( ex multis Cass. 12/10/2012, n. 39729);
-che del tutto destituita di fondamento è la censura sollevata al
trattamento sanzionatorio, rilevato il discorso giustificativo svolto dal
Tribunale sulla dosimetria della pena, ritenuta dal decidente adeguata alla
negate le attenuanti generiche in dipendenza di un precedente penale,
gravante sullo stesso, e della assenza di ogni elemento favorevole;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 26/9/2014.

gravità delle condotte poste in essere dall’imputato, al quale sono state

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