Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40544 del 26/09/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40544 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PISTONE CARMINE N. IL 04/09/1956
avverso la sentenza n. 1437/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
24/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
Data Udienza: 26/09/2014
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Salerno ha
confermato il decisum di prime cure, con il quale Carmine Pistone era
stato riconosciuto responsabile del reato di cui all’art. 256, co. 3, d.Lvo
152/06, perché, quale titolare di una impresa di autodemolizione, aveva
con condanna dell’imputato alla pena ritenuta di giustizia e confisca del
predetto terreno;
-che il Pistone, personalmente, ha proposto ricorso per cassazione,
contestando il discorso giustificativo, posto a fondamento del giudizio di
colpevolezza, formulato dal giudice di merito, ed eccependo la
illegittimità della disposta confisca in difetto di prova sulla titolarità in
capo allo stesso prevenuto del terreno in questione;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta sussistenza
del reato rubricato e alla ascrivibilità di esso in capo al prevenuto,
conclusioni, queste, a cui la Corte distrettuale è giunta a seguito di una
compiuta, rinnovata disamina delle emergenze processuali;
-che le censure sollevate dal Pistone non possono trovare ingresso perché
sorrette da deduzioni fattuali, tendenti ad una rilettura degli elementi
costituenti la piattaforma probatoria, sui quali al giudice di legittimità è
precluso procedere a nuovo esame estimativo; peraltro, non è stato
portato all’attenzione della Corte di merito nessun elemento a smentire
la titolarità del fondo in questione in capo all’imputato, per cui corretta
deve ritenersi la disposta confisca del bene;
-che, inoltre, i motivi di annullamento sono inammissibili, perché generici,
in quanto
ripetitivi, sic et simpliciter, delle medesime ragioni già
esaminate e rigettate dal giudice censurato;
realizzato su un terreno di sua proprietà una discarica non autorizzata;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
EPOSITATA
IN CANCELLERIA
Ammende della somma di euro 1.000,00.