Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40543 del 26/09/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 40543 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAGLINI SALVATORE N. IL 28/07/1969
PENNISI GIOVANNA GFUSI N. IL 12/06/1969
avverso la sentenza n. 2104/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
22/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 26/09/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Catania, in
riforma del decisum di prime cure, con il quale Salvatore Paglini e
Giovanna Giusi Pennisi erano stati riconosciuti responsabili dei reati di cui
agli artt. 44 lett. c), 93, 94 e 95, d.P.R. 380/01, e 181 d.Lvo 42/04, per
titolo abilitativo, delle autorizzazioni richieste dalla normativa antisismica
e del preventivo nulla-osta della Provincia Regionale di Catania, ha assolto
gli imputati solo dalla contestata realizzazione di due tettoie, per non
avere commesso il fatto, rideterminando la pena per le residue violazioni
a mesi 1, giorni 26 di arresto ed euro 19.200,00 di ammenda per ciascuno
dei prevenuti;
-che il Paglini e la Pennisi, personalmente, hanno proposto ricorso per
cassazione, eccependo il vizio di motivazione in punto di omessa
declaratoria di estinzione dei reati rubricati per intervenuta prescrizione;
peraltro il piccolissimo manufatto, destinato al ricovero di attrezzi,
avrebbe dovuto essere considerato quale pertinenza, non necessitante di
titolo abilitativo alla edificazione e di previo rilascio del nulla osta da parte
dell’autorità preposta al vincolo;
-che la difesa della Provincia Regionale di Catania ha inoltrato in atti
memoria conclusionale, con la quale chiede la conferma della gravata
decisione;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta sussistenza
dei reati in contestazione e alla ascrivibilità di essi in capo ai prevenuti;
-che il giudice di merito ha evidenziato come alla data di effettuazione di
un primo sopralluogo da parte della polizia municipale, in data
10/6/2008, veniva constatata la esecuzione di lavori in corso per la

avere eseguito, in zona sottoposta a vincolo, alcuni manufatti in difetto di

edificazione di un manufatto, di circa 18 mq.; successivamente, in sede di
secondo sopralluogo, del 18/6/2008, veniva accertata la presenza di un
secondo corpo di fabbrica, di circa 21 mq., di tal chè entrambe le opere
sono datate al giugno 2008 e, pertanto, le violazioni contestate, non si
erano prescritte al momento della pronuncia resa dal giudice censurato,

-che le ulteriori censure, sollevate in ricorso, non possono trovare
ingresso, perché sorrette da deduzioni fattuali, tendenti ad una rilettura
degli elementi costituenti la piattaforma probatoria, sui quali al giudice di
legittimità è precluso procedere a nuovo esame estimativo;
-che la inammissibilità del ricorso, determinata dalla manifesta
infondatezza dei motivi, non consentendo l’instaurazione di un compiuto
rapporto di impugnazione, non consente di rilevare e dichiarare la
sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen. ( Cass. S.U.
22/11/2000, De Luca );
-che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa
delle Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 26/9/2014.

resa il 13/5/2013;

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