Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40542 del 26/09/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 40542 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOGOZZO GIANFRANCO N. IL 25/10/1960
avverso la sentenza n. 3204/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
04/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 26/09/2014

Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Genova, in
parziale riforma del decisum di prime cure, con il quale Gianfranco
Logozzo era stato riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 81
cpv cod.pen., 10 e 8, co. 1 e 3, d.Lvo 74/2000, ha assolto il prevenuto dal
insussistenza del fatto, ed ha ridotto la pena in relazione alla residua
violazione ad anni 2, mesi 6 di reclusione, con conferma nel resto;
– che l’imputato, personalmente, ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo la nullità della gravata decisione per omessa notifica del
decreto di citazione;
– che la difesa del prevenuto ha proposto ulteriore ricorso, contestando la
sussistenza di prove in ordine alla condotta ascritta al Logozzo;
-che l’imputato ha inoltrato in atti memoria con la quale ribadisce la
eccepita nullità per difetto di notifica del decreto di citazione per il
giudizio di appello;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta sussistenza
del reato rubricato e alla ascrivibilità di esso in capo al prevenuto;
-che i motivi di annullamento sono del tutto destituiti di fondamento,
perché il decreto di citazione è stato ritualmente notificato al prevenuto e
perché la censura sollevata dalla difesa è sorretta da deduzioni fattuali,
oltre che aspecifiche, tendenti ad una rilettura degli elementi costituenti
la piattaforma probatoria, sui quali al giudice di legittimità è precluso
procedere a nuovo esame estimativo;

delitto di occultamento o distruzione della documentazione contabile, per

-che, peraltro, la Corte distrettuale è pervenuta alla conferma del giudizio
di colpevolezza del Logozzo per il reato di cui al capo c) della imputazione,
a seguito di una compiuta, rinnovata disamina delle emergenze
istruttorie;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Ro a il 26/9/2014.

P. Q. M.

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