Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40541 del 26/09/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40541 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE MICHELE ANDREA N. IL 23/08/1983
avverso la sentenza n. 214/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 20/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
Data Udienza: 26/09/2014
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Lecce,
sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma delle decisioni, rese dal
Tribunale di Taranto in data 26/5/2010 e 30/1/2012, con le quali Andrea
De Michele era stato dichiarato responsabile di due fatti di reato ex art. 6
Questore di Ascoli Piceno, unificati i predetti fatti contestati, ha
rideterminato la pena complessiva a carico dell’imputato in anni 1, mesi
2 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, con conferma nel resto;
-che il De Michele, personalmente, ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo il vizio di motivazione in ordine al riscontro fornito dalla Corte
territoriale alle censure sollevate con l’atto di appello, in particolare alla
contestata illegibilità della gravata decisione, vergata a mano, e alla prova
della responsabilità del prevenuto medesimo;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in relazione alla sussistenza delle
violazioni rubricate e alla ascrivibilità di esse in capo all’imputato;
-che i motivi di annullamento non possono trovare ingresso perché
generici, in quanto ripetitivi, sic et simpliciter, della stesse ragioni già
esaminate e rigettate dal giudice censurato, con discorso giustificativo del
tutto esaustivo: la sentenza resa il 26/5/2010, pur essendo scritta di
pugno dal giudice di merito risulta assolutamente comprensibile; risulta
provato, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, che il prevenuto
il 16/9/2007, non si presentò negli ufficio della Polizia di Taranto prima
dell’inizio della partita di calcio che quel giorno vedeva impegnata la
squadra del Taranto, contravvenendo, così, al provvedimento questorile;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
L. 401/89, per avere eluso i provvedimenti del Questore di Napoli e del
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 26/9/2014.