Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40540 del 26/09/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 40540 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FRACASSO FRANCESCO N. IL 03/12/1957
avverso la sentenza n. 605/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
30/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 26/09/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Lecce ha
confermato il decisum di prime cure, con il quale Francesco Fracasso era
stato riconosciuto responsabile del reato di cui all’art. 10 bis d.Lvo
74/2000, perché, quale legale rappresentante della Azzurra srl, aveva
dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare complessivo
di 68.044,00 di euro; con condanna dell’imputato alla pena ritenuta di
giustizia;
-che la difesa del Fracasso ha proposto ricorso per cassazione, eccependo
la inosservanza o la erronea applicazione dell’art. 40 cod.pen., dell’art. 10
bis d.Lvo 74/2000, nonché dell’art. 81 cod.pen.;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta sussistenza
del reato rubricato e alla ascrivibilità di esso in capo al prevenuto;
-che la Corte distrettuale è pervenuta alla conferma del giudizio di
colpevolezza del Fracasso, già espresso dal Tribunale, a seguito di una
rinnovata, compiuta disamina delle emergenze processuali;
-che le censure sollevate in gravame si palesano manifestamente
infondate, anche perché generiche, in quanto ripetitive, sic et simpliciter,
delle medesime ragioni esaminate e rigettate dal giudice censurato con
un esaustivo discorso giustificativo;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.

4

omesso di versare nel termine di legge le ritenute alla fonte risultanti

Così deciso in Roma il 26/9/2014.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA