Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4054 del 12/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 4054 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRAVINA VINCENZO N. IL 24/04/1962
PUNTORNO ANDREA N. IL 31/10/1977
ZICCARDI CRISTIAN N. IL 28/02/1980
avverso la sentenza n. 5440/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
21/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUISA BIANCHI
FC2-1-t-c..,27a-cKD
Udito il Procuratore Generale in persona del D
che ha concluso per

,Udit i difensor-Avv,–

Data Udienza: 12/12/2013

g‘.-0-32-cl-uLA0

14879/2013

1.All’esito di giudizio abbreviato, Gravina Vincenzo, Puntorno Andrea, Ziccardi
Cristian sono stati ritenuti responsabili del reato di cui all’articolo 73 del d.p.r.
309 del 90 perché, in concorso tra loro, Gravina e Puntorno vendevano e
Ziccardi acquistava grammi 669,270 di marijuana contenenti 26 g di THC e
Ziccardi altresì deteneva grammi 16,937 di hashish contenenti 5 g di THC. I
predetti, con la recidiva specifica infra quinquennale e reiterata per Puntorno e
con la recidiva di cui all’articolo 99, primo comma, codice penale per Gravina,
sono stati condannati rispettivamente alla pena di quattro anni di reclusione e
C 14.000 di multa Puntorno, alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione
ed euro 15.000 di multa Gravina, alla pena di due anni e otto mesi di
reclusione ed euro 12.000 di multa Ziccardi.
La corte d’appello confermava la decisione di primo grado riducendo la pena a
Gravina ad anni due e mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa.
2. Hanno presentato ricorso per cassazione tutti gli imputati.
Ziccardi deduce la nullità della sentenza per carenza e vizio logico di
motivazione dolendosi della mancata motivazione su quanto rappresentato e
sottolineato con i motivi di appello.
Gravina lamenta la mancata ritenuta sussistenza della fattispecie attenuata di
cui al quinto comma dell’articolo 73 del d.p.r. 309 del 90. Rileva il ricorrente
che la ragione della mancata concessione è stata che la corte d’appello ha
ravvisato la sussistenza di una attività organizzata, attività che però secondo il
ricorrente non esisteva. La corte ha ritenuto significativo il fatto che il Gravina
avesse lasciato la propria auto, con la marijuana all’interno, in un parcheggio
mandando un’altra persona, in precedenza fornita delle chiavi del veicolo, a
ritirare la droga che poi era stata consegnata all’acquirente da persona ancora
diversa incaricata anche del ritiro del corrispettivo. Valorizzando tali
circostanze la Corte ha però trascurato l’elemento rappresentato dallo scarso
principio attivo della sostanza dimenticando che l’elemento organizzativo non
è ostativo alla concessione dell’attenuante parola, tanto che anche in relazione
al reato di cui all’articolo 74 d.p.r. 309 del 90 è possibile la concessione
dell’attenuante del fatto lieve non ritenendosi esistente una incompatibilità tra
la sussistenza di una struttura organizza e l’ipotesi attenuata. Nella specie si è
trattato di concorso in un unico episodio di cessione di marijuana e non sono
emersi nè sono stati indicati circostanze idonee a far supporre la non
occasionalità della condotta o un rapporto stabile tra i concorrenti sintomatico(
di pregresse cessioni inserite in un contesto organizzativo finalizzato allo spaccio abituale e continuativo di sostanza stupefacente. Dunque la corte
d’appello di Torino avrebbe dovuto, una volta ritenuto lo scarso valore del
principio attivo della sostanza in rapporto altresì alla qualità è quantità della
stessa e considerato che l’episodio era un fatto isolato di spaccio, riconoscere
l’attenuante.

RITENUTO IN FATTO

Puntorno lamenta a sua volta
vizio di violazione di legge e difetto di
motivazione per la mancata concessione dell’attenuante del fatto lieve.
Sostiene il ricorrente che nonostante i precisi e specifici motivi di appello
formulati al riguardo la corte non ha fornito risposta, apprezzando il solo dato
ponderale con considerazioni che forniscono solo Un’apparente ma in realtà
contraddittoria motivazione sui mezzi modalità circostanze dell’azione e
trascurano del tutto il dato ponderale; la ritenuta attività organizzata è in
realtà soltanto presunta, in quanto presunta è la circospezione che sarebbe
stato usata dagli imputati, laddove in realtà si è trattato di un’azione
improvvisa e ingenua come dimostrano dal fatto che gli imputati hanno usato
una vettura di loro proprietà e lo spaccio è avvenuto davanti all’abitazione di
uno di essi; è stato poi trascurato il fatto che la sostanza avesse un principio
attivo assai ridotto, circa 26 g, e si è valorizzati) invece soltanto il dato
ponderale. Con un secondo motivo il ricorrente si duole della mancata
esclusione degli effetti sanzionatori della recidiva e del mancato riconoscimento
della prevalenza dell’attenuante di cui alla 73, quinto comma, legge st. sulla
recidiva . Sotto il primo profilo loro lamenta la mancata motivazione sul punto
Richiama poi la sentenza della corte costituzionale con la quale è stata ritenuta
l’illegittimità dell’articolo 69 quarto comma del codice penale nella parte in cui
prevede il divieto di prevalenza dell’attenuante di cui al 73 quinto comma sulla
recidiva ex articolo 99 quarto comma codice penale.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono inammissibili.
2.Difetta nel ricorso di Ziccardi il requisito della specificità.
Secondo il combinato disposto degli artt. 591, co. 1 lett. c) e 581, co.1, lett.
c), l’impugnazione deve infatti contenere, a pena di inammissibilità,
l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono la richiesta. La sanzione trova la sua ragion d’essere nella
necessità di porre il giudice della impugnazione in grado di individuare i capi e i
punti del provvedimento che si intendono censurare e presuppone che le
censure stesse siano formulate con riferimento specifico alla situazione oggetto
di giudizio e non già con formulazioni che, per la loro genericità, si attagliano a
qualsiasi situazione.
Nel caso in esame il ricorrente si è limitato a indicare, del tutto astrattamente
e con affermazioni teoriche, il vizio da cui sarebbe affetta la sentenza
impugnata ma non ha effettuato alcuno specifico riferimento alle ragioni che, in
relazione alla motivazione del provvedimento impugnato, dovrebbero
sostenere il dedotto vizio.

,

(/
3.Gravina e Puntorno contestano, con argomentazioni analoghe, la mancata
concessione dell’attenuante del fatto lieve. In proposito occorre ricordare che il
sindacato della Cassazione è limitato alla sola legittimità, sì che esula dai /
poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a

5

3. Conclusivamente i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e da ciò
deriva l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una
somma in favore delle cassa delle ammende che, in considerazione dei motivi
dedotti, stimasi equo fissare, anche dopo la sentenza della Corte Cost. n.186
del 2000, in euro 1.000,00 (mille/00) ciascuno.
P.Q.M.

ci

fondamento della decisione, anche laddove venga prospettata dal ricorrente
una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali.
Nella specie, nel formulare le proprie censure i ricorrenti non evidenziano,
come imposto dalla legge, manifeste carenze o illogicità della motivazione,
rese immediatamente palesi dalla lettura della sentenza impugnata, ma
argomentano sulla possibile diversa interpretazione dei dati di fatto. Ed invero
i due si incentrano sulla insussistenza del profilo organizzativo cui la Corte di
merito ha fatto riferimento, ma, nel minimizzare il proprio comportamento
trascurano del tutto di considerare come la diretta osservazione dell’attività
abbia posto in evidenza una sia pur rudimentale attività organizzativa da parte
dei tre , con la predisposizione di un’auto lasciata parcheggiata in cui era
depositata la droga e l’attività di vendita e consegna gestita poi
successivamente dal Puntorno, giunto sul posto con un I altrci, auto e con
l’acquirente e coadiuvato da un quarto giovane. Si tratta di dati oggettivi che
correttamente la Corte di appello ha ritenuto sintomatici di una particolare
circospezione e attenzione al fine di sfuggire a possibili controlli. A tale
elemento si è aggiunto quello del quantitativo di sostanza ceduta che sia con
riferimento al peso complessivo, circa 700 gr. di sostanza ceduta, sia con
riferimento al contenuto di THC, circa 26 gr. da cui erano ricavabile 1044 dosi,
è stato ritenuto incompatibile con una valutazione in termini di minima lesività
del fatto. Nessuna erronea applicazione di legge o illogicità è dunque
ravvisabile nella esclusione dell’attenuante in parola avendo i giudici fatto
applicazione della pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui
l’attenuante compete solo in ipotesi di minima offensività della condotta,
deducibile sia dal dato quantitativo e qualitativo, sia dagli altri parametri
richiamati dalla norma, con la conseguenza che ove venga meno anche uno
soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza
degli altri (sez. un. 21.9.2000 n. 17, Primavera ed altri, RV 216668; da ultimo
sez. 4, 27.5.2010 n. 31663, Ahmetaj, RV 248112, sez. un. 24.6.2010 n.35737,
Rico Rv. 247911).
Parimenti inammissibile è il motivo con cui Puntorno insiste nella richiesta di
esclusione della recidiva ex art. 99, co.4, cod.pen., avendo già la corte di
appello motivato tale decisione con riferimento alla omogeneità del presente
reato rispetto ad altre precedenti condotte delittuose, peraltro non uniche,
indice di una non occasionalità della condotta e pertanto di gravità. La mancata
concessione dell’attenuante in parola esclude che possa essere rilevante la
sentenza n.251 del 2012 della Corte Costituzionale richiamata dal ricorrente.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno a quello della somma di 1.000,00 euro in favore della
cassa delle ammende.

Così deciso il 12.12.2013.

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