Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40532 del 05/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 40532 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Bucciarello Marco, nato il 9 aprile 1967
avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma del 14 gennaio 2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale
Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il defensore, avv. Marco Cucciatti.

Data Udienza: 05/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. — Con ordinanza del 14 gennaio 2015, il Tribunale di Roma ha confermato il
decreto di sequestro preventivo del Gip del Tribunale di Civitavecchia del 17 novembre
2000, avente ad oggetto rifiuti ferrosi di varia natura, misti a gomma, materiale
tessile e altri materiali, contenuti in due container, in relazione ai reati di cui agli artt.
259 del d.lgs. n. 152 del 2006 e 483 cod. pen.
2. — Avverso l’ordinanza l’indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per

febbraio 1998, nonché degli artt. 208 e 259 del decreto legislativo n. 152 del 2006,
oltre alla manifesta illogicità della motivazione. La difesa richiama l’allegato 1,
suballegato 1, punto 3 del decreto ministeriale, il quale prevede come limite di
accettazione all’ingresso degli impianti di recupero che operano in procedura
semplificata, per i rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non dispersibile, il
5% in peso di inerti, metalli non ferrosi, plastiche e altri materiali. Secondo la
ricostruzione difensiva tale limite si applicherebbe esclusivamente ai rifiuti destinati
essere recuperati impianti italiani che operano a seguito di procedura semplificata, ma
non si applicherebbe all’avvio al recupero in impianti autorizzati in regime ordinario in
Italia, a meno che l’autorizzazione non contempli espressamente tali limiti, né
all’esportazione di rifiuti metallici, che in tali casi potrebbero pertanto contenere
impurità anche superiori. Nella fattispecie in esame – prosegue la difesa — l’impianto
che aveva prodotto i rifiuti, destinati all’esportazione tramite l’attività della società
dell’imputato, opera in regime ordinario, nel rispetto dell’autorizzazione rilasciata ai
sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006. Non si sarebbe considerato, inoltre, che
la società dell’imputato aveva subito, nell’anno 2013, tre sequestri analoghi da parte
dell’Agenzia delle dogane, presso diversi porti, fondati su presupposti identici a quello
dell’atto di sequestro da parte dell’Agenzia delle dogane di Civitavecchia e conclusisi
con l’annullamento del provvedimento o addirittura

in limine, con la sua mancata

convalida da parte del pubblico ministero. La difesa produce un atto proveniente dalla
Unigirom (Unione recuperatori italiani della gomma) secondo cui il rilievo da parte
dell’autorità di una fraudolenta del codice di classificazione dei rifiuti è stato
conseguenza dell’erronea applicazione del decreto ministeriale 5 febbraio 1998.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. — Il ricorso è infondato.
La difesa lamenta sostanzialmente l’erronea applicazione del decreto
ministeriale 5 febbraio 1998, rilevando che i limiti dallo stesso previsti per la presenza

cassazione, con il quale rileva l’erronea applicazione del decreto ministeriale 5

di inerti, materiali non ferrosi e altri materiali nei rifiuti di metalli e loro leghe sotto
forma metallica non dispersibile troverebbero applicazione solo come limiti di
accettazione all’ingresso degli impianti di recupero che operano in procedura
semplificata e non anche per l’esportazione di rifiuti metallici; con la conseguenza che,
in tale caso, i rifiuti potrebbero contenere impurità anche superiori.
Si tratta di un’interpretazione non condivisibile.
Il decreto ministeriale in questione, intitolato «Individuazione dei rifiuti non

del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22», disciplina le attività, i procedimenti e i
metodi di recupero per alcune tipologie di rifiuti, tra cui, al punto 3 del suballegato 1
all’allegato 1, i metalli e loro leghe sotto forma metallica non dispersibile. Quanto a
tale ultima tipologie di materiali, esso prevede che gli stessi possano contenere una
percentuale inferiore al 5% di inerti, metalli non ferrosi, plastiche, etc. (punto 3.1.2.),
al fine di consentirne il recupero con procedura semplificata (art. 1, comma 4). Il
decreto ministeriale non si applica, invece, all’ipotesi di esportazione di rifiuti, oggetto
della fattispecie qui in esame, perché non contiene alcun riferimento a tale ipotesi. La
conseguenza di tale mancata applicazione non è, però, quella prospettata dal
ricorrente, secondo cui è possibile l’attribuzione di un codice CER ad un certo
materiale destinato all’esportazione, consentendo che tale materiale contenga
impurità senza alcun limite percentuale. Tale interpretazione non trova, infatti, alcun
supporto normativo né nel richiamato decreto ministeriale né nella generale disciplina
dei rifiuti, oltre ad avere l’effetto di abrogare sostanzialmente il regime della
codificazione CER, facendo venire meno la necessità che vi sia corrispondenza fra la
consistenza merceologica del materiale e il codice ad esso attribuito.
Ne consegue che le questioni sollevate dalla difesa relativamente al fatto se la
società produttrice di rifiuti operasse in regime ordinario o in regime semplificato sono
del tutto irrilevanti, perché ciò che conta non è l’attività svolta da tale società, ma la
consistenza dei rifiuti al momento della loro esportazione da parte della società
dell’imputato.
Come correttamente rilevato dal Gip e dal Tribunale, nel caso di specie vi è
stata una falsa classificazione dei rifiuti con il codice CER 191202 (metalli ferrosi), che
non corrispondeva alla natura effettiva di rifiuti stessi. Dal certificato di analisi risulta,
infatti, una composizione merceologica comprendente una quota di acciaio puro
corrispondente soltanto al 70,4%; mentre nella documentazione di spedizione si
riporta una descrizione del rifiuto che non corrisponde alla natura effettiva dello st so
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pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33

come certificata dal produttore e come risulta dal contratto di spedizione. Ne deriva
logicamente la sussistenza di gravi indizi dei reati contestati.
Quanto all’atto proveniente dalla Unigirom datato 5 agosto 2013, prodotto dalla
difesa, deve rilevarsi che lo stesso semplicemente rappresenta l’opinione di
un’associazione di categoria e non fa altro che confermare l’interpretazione del d.m. 5
febbraio 1998, qui non condivisa per le ragioni sopra esposte.

ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2015.

4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato, con condanna del

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