Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40531 del 05/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 40531 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAROTTI GIULIANO PIETRO N. IL 15/04/1942
avverso l’ordinanza n. 40/2014 TRIB. LIBERTA’ di RIETI, del
16/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. K .

Uditi difensor Avv.; ry

Data Udienza: 05/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1 I! Tribunale di Rieti, con ordinanza 16.12.2014, ha rigettato l’appello proposto
dal terzo non indagato Carotti Giuliano Pietro Andrea contro il provvedimento del GIP
che aveva a sua volta negato il dissequestro di due terranei siti nel Comune di Petrella
Salto (distinti con le p.11e 158/3 e 158/4) posseduti al 50% col predetto Carotti
Giuliano Pietro Andrea da Carotti Pietro Fausto, indagato per reati tributari.
Secondo il Tribunale, la scrittura privata invocata dal ricorrente a sostegno della
proprietà esclusiva degli immobili non era opponibile ai terzi perché priva di data certa,

del quotidiano, entrambi richiamati nella scrittura e ad essa allegati: tali elementi,
secondo il Tribunale, non escludevano la redazione dell’atto in epoca successiva al
sequestro, mentre l’acquisto della proprietà esclusiva per usucapione (dedotto in
subordine dall’appellante) non aveva formato oggetto di accertamento giudiziale e non
risultava sufficientemente documentato; ha ritenuto inoltre inidonea e irritualmente
assunta la dichiarazione testimoniale (pure invocata dal Carotti).
2. Il difensore del Carotti propone tre motivi di ricorso.
2.1 Col primo di essi, denunzia, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cpp, la
violazione degli artt. 321 cpp e 322 ter cp in relazione all’art. 2704 cc. Sostiene in
particolare che il provvedimento impugnato si è posto in inconciliabile contrasto con la
prova documentale e i fatti specificamente dedotti laddove ha ritenuto la scrittura
privata del 21.12.1992 inopponibile ai terzi per difetto di data certa.
Ritiene che i due assegni circolari relativi al pagamento del prezzo di vendita
(concordato in lire 22.000.000) e la copia del quotidiano, entrambi richiamati nell’atto,
avevano proprio il fine di conferire la certezza della data del trasferimento dell’intera
consistenza in favore del ricorrente: era quindi ravvisabile il fatto contemplato nell’art.
2704 comma 1 cc idoneo a conferire in modo certo l’anteriorità della data della
scrittura rispetto al sequestro.
La proprietà esclusiva degli immobili a favore del ricorrente esclude dunque, a suo
dire, il requisito della disponibilità dei beni da parte del fratello Carotti Pietro Fausto,
sebbene nei registri immobiliari risulti ancora l’intestazione dei suddetti beni per la
quota del 50% all’indagato Carotti Pietro Fausto e rileva che tale circostanza trova
ulteriore riscontro nel pagamento , da oltre un ventennio, delle spese di manutenzione
e delle utenze da parte del ricorrente che potrebbe anche proporre una domanda di
usucapione ex art. 1159 cc, sussistendone tutti gli elementi. Osserva che la
protrazione del vincolo reale e la successiva confisca pregiudicherebbe i diritto del
terzo di buona fede estraneo al reato.
2.2 Col secondo motivo il ricorrente deduce ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e)
cpp la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine
alla valutazione delle prove dedotte dal terzo per dimostrare la data certa della

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non potendosi ritenere sufficiente a tal fine né la data degli assegni circolari né la copia

,

scrittura privata di trasferimento immobiliare (le copie degli assegni circolari e del
quotidiano.
2.3 Col terzo motivo, infine, denunzia la violazione degli artt. 317 e 319 cpp sul
rigetto dell’istanza di cauzione, rilevando che, pur trattandosi di misura prevista solo
per il sequestro conservativo, nel caso in esame si tratterebbe di richiesta proveniente
da un terzo estraneo, possessore di buona fede, per cui non può richiamarsi la
giurisprudenza che ha negato l’applicabilità dell’istituto al sequestro preventivo
finalizzato alla confisca per equivalente.

e terzo motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 II ricorso è inammissibile sotto tutti i profili in cui si articola.
Innanzitutto, lo è il secondo motivo perché con esso si deduce il vizio di
motivazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cpp, cioè la mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità, un vizio che non è consentito denunziare nei
procedimenti cautelari reali: secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,
infatti, è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di
sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la
motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente
apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda
contestata e l'”iter” logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (tra le
varie, Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013 Cc. dep. 11/02/2013 Rv. 254893;
Sez. 5, Sentenza n. 35532 del 25/06/2010 Cc. dep. 01/10/2010 Rv. 248129; Sez. U,
Sentenza n. 25932 del 29/05/2008 Cc. dep. 26/06/2008 Rv. 239692).
Nel caso in esame si è certamente al di fuori di tale ipotesi estrema perché la
motivazione non solo esiste, ma – come meglio si vedrà – appare anche corretta in
diritto e priva di illogicità. Di qui la sanzione dell’inammissibilità prevista dall’art. 606
ultimo comma cpp.
2. Il primo motivo, che denunzia una violazione di legge, è inammissibile per
manifesta infondatezza.
La tesi della proprietà esclusiva degli immobili, sostenuta dal ricorrente, si fonda
sulla scrittura privata del 21.12.1992 avente, sempre a dire del ricorrente, data certa
ai sensi dell’art. 2704 cc, perché in essa vengono richiamati due assegni circolari del
21.12.1992 e, sempre al fine della certezza, viene allegata, con espressa previsione
nell’articolo 5, la prima pagina di un quotidiano (Il Tempo, sempre del 21.12.1992).
Una tale tesi non regge: l’articolo 2704 cc al primo comma dispone che “la data
della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e
computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o
dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di

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2.4 Con memoria aggiunta il Carotti insiste sulle censure sollevate con il secondo

coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è
riprodotto in atti pubblici o, infine dal giorno in cui si verifica un altro fatto che
stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento”.
Ebbene, nel caso di specie, si è al di fuori di tale previsione normativa perché,
trattandosi di scrittura con sottoscrizioni non autenticate, e non registrata, il mero
richiamo ad un quotidiano del 21.12.1992 con i titoli di prima pagina (v. art. 5 della
scrittura) vale solo a dimostrare l’impossibilità di una sua redazione in data anteriore al
21.12.1992, ma – come è ovvio – non certo l’impossibilità di una sua predisposizione in

correttamente rilevato dai giudici del Tribunale di Rieti.
Inoltre, la tesi parte da un errore di diritto sulla natura giuridica della scrittura
privata che non aveva – e non poteva avere – nessuna efficacia reale, posto che con
essa, come si evince chiaramente dal testo, i due fratelli Carotti disponevano di beni
altrui (art. 1478 cc), cioè di due terranei che risultavano ancora di proprietà della
madre Floridi Colomba. I fratelli Carotti regolavano invece anticipatamente i loro
rapporti patrimoniali sugli immobili in vista di un futuro atto di trasferimento,
autorizzando la madre ad alienare direttamente i cespiti nel modo ritenuto più
opportuno a Giuliano (l’odierno ricorrente) che aveva soddisfatto il germano Pietro
attraverso il pagamento della quota del 50% del valore (22.000.000 milioni di vecchie
lire in due assegni circolari).
Un tale successivo trasferimento però, dal ‘cembre del 1992 fino al 1997 (data
della morte della madre) non è mai avve o (situazione, questa, certamente non
impossibile, non risultando provato che la signora avesse assunto alcun obbligo di
trasferimento) e dunque i due immobili devono ritenersi acquistati iure hereditatis in
comunione tra i fratelli Giuliano e Pietro, posto che neppure dall’apertura della
successione materna (1997) non risulta avvenuto alcun atto di trasferimento di quota
tra i due germani.
Ancora, la censura non si confronta, anzi sottovaluta semplicisticamente gli effetti
della trascrizione del sequestro preventivo sugli immobili, prevista per legge (art. 104
lett. b norme att. cpp), e che serve proprio a dirimere i conflitti con gli acquirenti che
abbiano trascritto successivamente (situazione in cui neppure rientra il ricorrente, per
espressa ammissione non risultando avvenuta alcuna trascrizione in suo favore).
Infine, manifestamente infondato è il richiamo al decorso del termine per
l’usucapione e alla sussistenza delle condizioni per la relativa declaratoria, trattandosi
di censura che investe tipici accertamenti in fatto (possesso esclusivo ed
ultraventennale, pagamento di utenze e spese per ristrutturazioni), che esulano dal
giudizio di legittimità e sui quali il giudice di merito si è pronunciato. Per le stesse
ragioni si rende irrilevante anche la critica sull’omessa considerazione delle
dichiarazioni dell’Ispettore Petrangeli tendenti a tali finalità.
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data successiva al 21.12.1992 e, quindi, anche alla data del sequestro, come

3. Resta da affrontare il terzo ed ultimo motivo, con cui il ricorrente si duole del

mancato accoglimento dell’istanza di cauzione.
Il motivo è manifestamente infondato perché l’offerta di cauzione è prevista per
l’ipotesi di sequestro conservativo (v. art. 319 cpp), oppure probatorio (art. 85 norme
att. cpp), ma non per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente,
ipotesi in cui la giurisprudenza di questa Corte è orientata per la tesi negativa (cfr. tra
le varie, Sez. 3, Sentenza n. 33587 del 19/06/2012 Cc. dep. 31/08/2012 Rv. 253135).
Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di

pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione
pecuniaria ai sensi dell’art. 616 cpp nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5.5 2015.

inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna del ricorrente al

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