Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40530 del 05/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 40530 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI ROVIGO
nei confronti di:
PAGNIN ALESSIA N. IL 03/04/1976
PAGNIN GIANNI N. IL 31/01/1951
LUISE GLENDA N. IL 09/05/1990
STOCCO ROSSANO N. IL 15/07/1960
avverso l’ordinanza n. 28/2014 TRIB. LIBERTA’ di ROVIGO, del
30/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
AND ONIO ;
l /sentite le conclusioni del PG Dott. 5—eRz_\)–P -\–3/.2′-‘–3″

a

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 05/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. — Con ordinanza del 30 ottobre 2014, il Tribunale di Rovigo ha dichiarato la
nullità del decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero il 18 ottobre
2014, con delega per l’esecuzione alla polizia giudiziaria, in relazione al reato di cui
all’art. 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006, avente ad oggetto tutta la
documentazione amministrativa, contabile e fiscale e carteggio vario, anche su
supporto informatico, contenuta all’interno degli uffici direzionali delle ditte

delle ditte stesse. Il Tribunale del riesame ha accolto l’istanza degli interessati,
ritenendo che fosse stato violato l’obbligo della polizia giudiziaria di dare avviso agli
indagati del diritto di essere assistiti da un difensore, in forza di quanto disposto
dall’art. 114 norme att. cod. proc. pen.
2. — Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Rovigo, deducendo l’erronea applicazione degli artt.
253, 356 cod. proc. pen. e 114 norme att. cod. proc. pen. Il Tribunale avrebbe
effettuato una non condivisibile interpretazione estensiva del richiamato art. 114, il
quale imporrebbe l’avviso alla persona indagata della facoltà di farsi assistere da un
difensore di fiducia solo nel caso di sequestro operato a iniziativa della polizia
giudiziaria e non anche nel caso di sequestro disposto direttamente dal pubblico
ministero ed eseguito dalla polizia giudiziaria. Del resto – prosegue il ricorrente —
nessuna norma costituzionale equipara l’attività del pubblico ministero all’attività della
polizia giudiziaria, cosicché l’unica linea di discrimine in tema di sequestro, sia esso
probatorio o preventivo, è solo quella tra attività della polizia giudiziaria e attività
dell’autorità giudiziaria.
3. — In prossimità dell’udienza in camera di consiglio davanti a questa Corte, il
difensore degli indagati ha presentato memoria, con la quale eccepisce
l’inammissibilità del ricorso del pubblico ministero per carenza di interesse. Lo stesso
pubblico ministero avrebbe infatti disposto il dissequestro delle vasche, cisterne,
capannoni, ad eccezione della vasca d, sequestrata in un momento precedente.
Quanto, poi, alla documentazione quest’era stata oggetto di ulteriore sequestro
probatorio del 3 novembre 2014, annullato dal Tribunale con ordinanza del 19
novembre 2014, avverso la quale il pubblico ministero non aveva presentato ricorso.
Nel merito, la difesa aderisce alla ricostruzione interpretativa dell’art. 114 norme att.
cod. proc. pen. fatta propria dal Tribunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO

interessate, nonché tutte le vasche, cisterne, silos, autocisterne nella disponibilità

4. —Il ricorso è fondato.
4.1. — Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del
ricorso per carenza di interesse pubblico ministero proposta dalla difesa.
L’eccezione è solo parzialmente fondata.
Dalla stessa prospettazione difensiva emerge che solo le vasche, silos, cisterne,
capannoni, fatta eccezione per la vasca d, sono stati oggetto del provvedimento di
dissequestro emesso dal pubblico ministero 1’11 novembre 2014, ovvero in data

ottobre 2014) e a quella del ricorso per cassazione (10 novembre 2014). Tale
provvedimento di dissequestro non ha, invece, investito la documentazione
amministrativa, contabile, fiscale e il carteggio vario, anche su supporto informatico,
contenuti all’interno degli uffici direzionali delle ditte, che è stata oggetto di ulteriore
sequestro probatorio in data 3 novembre 2014, annullato dal Tribunale con ordinanza
del 19 novembre 2014, avverso la quale il pubblico ministero non ha presentato
ricorso. Al momento, dunque, la documentazione in questione non è sottoposta a
sequestro; con la conseguenza che dall’accoglimento del presente ricorso deriva senza
dubbio l’effetto concreto, seppure riferito all’esito del giudizio di rinvio, dell’eventuale
ripristino del sequestro. Quanto alla documentazione e agli altri atti contenuti
all’interno degli uffici direzionali delle ditte, di cui sopra, permane, dunque, l’interesse
del pubblico ministero all’impugnazione.
4.2. – Esaminata tale eccezione preliminare, si pone all’attenzione di questa
Corte la questione se l’avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore
di fiducia, ai sensi dell’art. 114 norme att. cod. proc. pen. sia obbligatorio solo nel
caso di sequestro probatorio eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria o anche nel
caso di sequestro delegato dal pubblico ministero alla stessa polizia giudiziaria.
Il Tribunale propende per la seconda soluzione, richiamando Cass. pen., sez. 3,
17 ottobre 2013, n. 45321, sul rilievo che, diversamente opinando, si determinerebbe
un vulnus a fronte di un’attività del pubblico ministero inerente le indagini preliminari,
non connotata dall’immediato controllo da parte del giudice. L’ulteriore argomento
utilizzato dal Tribunale è quello della disparità di trattamento che si verrebbe a creare
tra sequestro effettuato su iniziativa della polizia giudiziaria e successivamente
convalidato dal pubblico ministero e sequestro disposto direttamente dal pubblico
ministero ed eseguito dalla polizia giudiziaria, trattandosi di atti assimilabili, perché
posti in essere da soggetti diversi dal giudice.
4.2. — Si tratta di argomenti non condivisibili.

successiva a quella dell’emanazione dell’ordinanza del Tribunale qui impugnata (30

L’art. 114 norme att. cod. proc. pen. prescrive alla polizia giudiziaria di
avvertire la persona sottoposta alle indagini, se presente, della facoltà di farsi
assistere dal difensore di fiducia solo qualora la stessa polizia giudiziaria proceda al
compimento degli atti indicati dall’art. 356 cod. proc. pen., mentre non contiene
un’analoga prescrizione in relazione ai sequestri eseguiti dalla polizia giudiziaria su
delega del pubblico ministero.
Si tratta di un dato letterale insuperabile. Il richiamato art. 356 fa infatti

apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell’art. 353, comma 2.
Si tratta di atti tutti disciplinati nell’ambito del titolo IV del libro V del codice, dedicato
all’attività di indagine a iniziativa della polizia giudiziaria e, dunque, distinto dal
successivo titolo V, dedicato, invece, all’attività di indagine del pubblico ministero, nel
quale sono ricompresi, a norma dell’art. 370, anche gli atti di indagine delegati dal
pubblico ministero alla polizia giudiziaria. La scelta del legislatore è stata, dunque,
quella di una netta distinzione fra l’attività della polizia giudiziaria e quella del pubblico
ministero, perché quest’ultima è comunque riconducibile ad un soggetto, che pur
essendo parte nel procedimento penale, è dotato, sul piano costituzionale, di ampie
garanzie di indipendenza espressamente garantite dalla riserva di ordinamento
giudiziario, ai sensi dell’art. 107, quarto comma, Cost., ed è comunque inserito
nell’ambito dell’ordine giudiziario. Per contro, la polizia giudiziaria non è dotata delle
stesse di garanzie di indipendenza, essendo in generale sottoposta al potere
esecutivo, pur trovandosi nella disponibilità diretta dell’autorità giudiziaria, ai sensi
dell’art. 109 Cost.
E proprio la distinzione fra attività della polizia giudiziaria e attività del pubblico
ministero, delineata dalla Costituzione e fatta propria dal codice di rito, rappresenta il
principale ostacolo all’interpretazione estensiva dell’ambito di applicazione dell’art.
114 norme att. cod. proc. pen. che ricomprenda i sequestri probatori eseguiti dalla
polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero. Tale interpretazione estensiva si
basa, infatti, sul presupposto, smentito dal dato costituzionale e codicistico,
dell’assimilabilità delle due categorie di attività.
Quanto, infine alla sentenza Cass. pen., sez. 3, 17 ottobre 2013, n. 45321,
richiamata dal Tribunale a sostegno della sua ricostruzione dell’ambito di applicazione
dell’art. 114 norme att. cod. proc. pen., deve premettersi che la stessa afferma il
principio secondo cui nel sequestro preventivo, non sussiste l’obbligo di dare previo
avviso al difensore di fiducia circa l’esecuzione del sequestro, né quello di avvertire
4

riferimento agli atti di cui ai precedenti artt. 352 e 354, oltre che all’immediata

l’indagato della facoltà dì farsi assistere da un difensore di fiducia, posto che le norme
di cui agli artt. 356 e 364 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. riguardano
esclusivamente il sequestro probatorio e non possono essere estese al preventivo,
data la diversità delle esigenze presidiate. Si tratta — prosegue la sentenza — «di
attività che presuppongono la convalida o l’autorizzazione del solo Pubblico Ministero,
condizione, questa, che giustifica l’avviso, mentre nel caso del tutto diverso, del
sequestro preventivo di iniziativa, il mantenimento del vincolo dipende esclusivamente

dell’operato della polizia giudiziaria, con la conseguenza che il mancato avviso non
determina alcun vulnus del diritto di difesa».
Tale ultima affermazione deve essere, però, interpretata in modo diverso da
come fa il Tribunale, che la utilizza a sostegno dell’assimilazione fra gli atti di indagine
del pubblico ministero e quelli ad all’iniziativa della polizia giudiziaria, entrambi
contrapposti agli atti del Gip, unico soggetto terzo e imparziale. Nella richiamata
sentenza ci si riferisce, infatti, all’ambito di applicazione dell’art. 114 norme att. cod.
proc. pen., nel quale sono letteralmente ricompresi i soli atti a iniziativa della polizia
giudiziaria e non anche quelli per i quali trova applicazione l’art. 364 cod. proc. pen. in
materia di nomina e assistenza del difensore. Si tratta, dunque, esclusivamente di
attività che presuppongono la convalida e non anche di attività che presuppongono la
previa autorizzazione del pubblico ministero. Ed è la necessità di successiva convalida
da parte di un soggetto diverso dal giudice dell’atto di sequestro eseguito su iniziativa
della polizia giudiziaria che costituisce l’esclusivo presupposto della disposizione del
richiamato art. 114. Dalla richiamata sentenza emerge, dunque, che il legislatore,
nella sua discrezionalità, ha del tutto ragionevolmente distinto tre ipotesi: 1) quella
dell’art. 354 cod. proc. pen., in cui il sequestro probatorio è eseguito a iniziativa della
polizia giudiziaria ed è perciò necessario l’avvertimento all’indagato del diritto

ed in via immediata dal giudice, il quale svolge un subitaneo controllo sulla legittimità

all’esistenza del difensore, non essendovi stato un previo controllo né del pubblico
ministero né del giudice ed essendo prevista dall’art. 355 la successiva convalida del
solo pubblico ministero; 2) quella dell’art. 253 cod. proc. pen., in cui sequestro è
eseguito personalmente dall’autorità giudiziaria (pubblico ministero) o da un ufficiale
di polizia giudiziaria delegato, e non è perciò previsto alcun avvertimento all’indagato
del diritto all’assistenza del difensore, perché il provvedimento proviene dall’autorità
giudiziaria; 3) quella dell’art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., in cui il sequestro
preventivo è disposto in via d’urgenza dal pubblico ministero o eseguito su iniziativa
della polizia giudiziaria, e non è previsto alcun avvertimento all’indagato del diritto

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all’assistenza del difensore, perché il provvedimento necessita comunque della
convalida, con emissione del decreto di sequestro preventivo da parte del giudice.
5. — Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata, per
l’erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il Tribunale. L’annullamento
deve essere pronunciato con rinvio, non potendosi disporre direttamente il ripristino
dell’efficacia del decreto di sequestro probatorio del 18 ottobre 2014, in presenza di
“altre valutazioni inerenti il merito” che erano state dichiarate assorbite dal Tribunale

dovrà tenere conto dei principi affermati nella presente sentenza sia con riferimento
all’interesse del pubblico ministero, che permane nel caso in esame limitatamente alla
documentazione e agli altri atti contenuti all’interno degli uffici delle ditte, sia, in via
pregiudiziale, con riferimento all’insussistenza dell’obbligo di avvertire l’indagato del
diritto all’assistenza del difensore nel caso di sequestro probatorio eseguito dalla
polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Rovigo.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2015.

e che dovranno, dunque, essere effettuate. Nel giudizio di rinvio il Tribunale di Rovigo

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